Abbiamo pubblicato le nuove revisioni dei seguenti regolamenti RINA:
- Regolamento per il rilascio della certificazione della conformità del controllo della produzione di fabbrica (FPC) ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione
- Regolamento per il rilascio della certificazione di costanza della prestazione del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione
I nuovi regolamenti entreranno in vigore il 15 luglio 2023.
- Par. 2.1 “Disposizioni normative di riferimento”: inserito il riferimento al Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011;
- Par. 3.4 “Esame della documentazione”: esplicitato che l'esito dell’esame documentale, nel caso siano riscontrati eventuali rilievi, è comunicato all’Organizzazione con l’invio di una copia del relativo rapporto mentre nel caso l’esito sia positivo, il relativo report possa essere consegnato in occasione della visita di valutazione presso il fabbricante;
- Par. 3.5 “Prove di tipo/calcoli di tipo” (solo per il Regolamento in sistema 1): esplicitato che i campioni devono essere significativi/rappresentativi della produzione, in caso contrario non sarà possibile procedere con il campionamento, e che il processo di certificazione viene sospeso in caso di esito negativo delle prove eseguite per la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione (es. prodotto non classificabile). Nel caso l’Organizzazione intenda riattivare il processo di certificazione, nuovi campioni di ciascun prodotto devono essere campionati da RINA e l’esito delle prove deve dimostrarsi positivo per poter riattivare il processo di certificazione;
- Par. 3.6 e 3.7 “Rapporto di verifica ispettiva”: esplicitato che, in caso gli accertamenti per il rilascio della certificazione non si concludano con esito positivo, RINA rifiuta di certificare l’Organizzazione ed informa l'autorità notificante del rifiuto avvenuto e fornsce agli altri Organismi notificati l’informazione connessa ai risultati negativi;
- Par. 7.3 “Revoca”: esplicitato che, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, RINA informa l'autorità notificante delle revoche avvenute e fornsce agli altri Organismi notificati l’informazione connessa ai risultati negativi;
- Par. 8.1 “Rinuncia del fabbricante”: esplicitato che, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, RINA informa l'autorità notificante delle rinunce avvenute.