Il secondo step per prepararsi alla direttiva CSRD - RINA Italy

Il secondo step per prepararsi alla direttiva CSRD

19 giu 2023

Studiare la Corporate Sustainability Reporting Directive

Il secondo step da affrontare per prepararsi al meglio è studiare il tuo business e comprendere quello che la direttiva prevede. 

Quali sono i requisiti richiesti dalla nuova direttiva? 

Per un’efficace attuazione del Green Deal e del Piano d’azione sulla finanza sostenibile europeo è emersa la necessità di creare un quadro di riferimento per la rendicontazione, che contribuisca alla transizione verso un sistema economico e finanziario sostenibile e inclusivo. Il miglioramento delle informazioni comunicate dalle imprese relativamente ai rischi di sostenibilità a cui sono esposte e, all’impatto che esse producono sulle persone e sull’ambiente, è fondamentale perchè genera un vantaggio per tutti gli stakeholder. Le imprese, infatti, dovranno comunicare a quest’ultimi le modalità attraverso le quali le decisioni e le azioni di business impattano sui fattori ESG (Environment, Social, Corporate Governance).

Quali sono le principali novità introdotte dalla direttiva?

- Il termine "carattere non finanziario" sarà sostituito con "informazioni sulla sostenibilità";

- Il campo di applicazione della direttiva verrà ampliato per includere tutte le grandi imprese (quotate e non quotate), così come le medie e piccole imprese quotate (escludendo le microimprese). La direttiva si applicherà anche alle imprese dei paesi terzi che svolgono una parte significativa delle loro attività nel territorio dell'Unione europea e alle grandi e piccole/medie entità di interesse pubblico stabilite nel territorio europeo, la cui impresa capogruppo è soggetta alla legge di un paese terzo;

Le imprese obbligate dovranno includere nelle loro relazioni sulla sostenibilità informazioni sull'impatto sociale e ambientale della loro value chain. Anche le imprese non obbligate che fanno parte della catena di approvvigionamento delle grandi imprese soggette all'obbligo saranno coinvolte nel processo di rendicontazione;

- Verrà introdotto il requisito della "doppia materialità", per cui le imprese dovranno rendicontare sia su come le questioni di sostenibilità influenzano le loro attività, che di come queste impattano sulle persone e sull'ambiente. In particolare: per quanto riguarda gli aspetti sociali e ambientali, dovranno essere rendicontate le esternalità negative sull'ambiente relative allo sviluppo dell'organizzazione: i clienti, i dipendenti, la società civile, le comunità locali, le istituzioni ma anche gli investitori rappresentano i principali stakeholder coinvolti. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario dovranno essere rendicontate le esternalità negative che provocano un impatto economico diretto sul rendiconto finanziario, sugli utili e sul conto economico. Gli investitori, i fornitori di capitale ma anche i dipendenti sono i principali stakeholder interessati a conoscere gli impatti che possono influenzare la salute finanziaria dell’organizzazione;

- La comunicazione di informazioni relative alle risorse immateriali essenziali, definite come "risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa". Ciò include le competenze, le abilità e l'esperienza dei dipendenti, nonché la qualità delle relazioni tra l'azienda e i suoi portatori di interessi, tra cui clienti, fornitori e le comunità coinvolte;

- L'obbligo per le aziende interessate dalla Direttiva di includere le informazioni sulla sostenibilità in una sezione chiaramente identificabile della Relazione sulla Gestione, collegandole alle questioni finanziarie e pubblicandole contestualmente;

- La digitalizzazione delle informazioni comunicate: è stabilito che le Relazioni sulla Gestione dovranno essere pubblicate in formato digitale (gratuito) per favorire la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate.

Quali sono i criteri di rendicontazione?

L’introduzione dell’obbligo di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell’Unione da parte di un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato revisore legale, oltre che da parte di un revisore contabile come avveniva con la precedente direttiva. 

In merito ai criteri di rendicontazione, le imprese soggette all’obbligo dovranno rendicontare in accordo agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), già elaborati dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in bozza, che sono stati presentati alla Commissione Europea lo scorso mese di novembre. 

Attualmente l’EFRAG ha rilasciato 12 bozze di standard “sector agnostic”, che dovranno essere applicati indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa. Si prevede che tali standard saranno emanati dalla Commissione Europea tramite Atti Delegati entro fine giugno 2023. Questo primo pacchetto di standard si compone da due gruppi distinti: 

- Standards “cross-cutting”: uno riguardante i principi generali da seguire nella rendicontazione e l'altro che stabilisce i requisiti generali in termini di governance, strategia e organizzazione;
- Standards “topical”: cinque riguardano informazioni ambientali, quattro riguardano informazioni sociali e uno riguarda la parte di governance.

Prossimamente, verranno sviluppati dall’EFRAG gli standard specifici per settore ("Sector specific standards") e standard proporzionali per le piccole e medie imprese ("SMEs proportionate standards").

Il 9 giugno 2023, la Commissione Europea ha pubblicato la sua bozza di atto delegato sul Set 1 degli standard europei di informativa finanziaria (ESRS).

La consultazione, che si concluderà il 7 luglio 2023, comprende il progetto di atto delegato e due allegati contenenti rispettivamente l'ESRS e un glossario comprendente un elenco di acronimi. La bozza, basata sul parere tecnico fornito nel novembre 2022 dall’EFRAG comprende dodici bozze dell'ESRS (cd. "Set 1"). Dopo aver riesaminato in modo completo questo pacchetto, la Commissione propone una serie di modifiche al parere originario dell'EFRAG.

Gli ESRS che devono essere utilizzati dalle entità per la loro rendicontazione di sostenibilità sono definiti nell'Allegato I e nell'Allegato II del progetto di regolamento. 

Qual è il primo step per prepararsi alla Direttiva CSRD?

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