Il nuovo decreto FGAS (DPR 16 novembre 2018, n. 146), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09 gennaio 2019 e che entra in vigore il 24 gennaio, porta con sé alcune importanti novità:
Il decreto recepisce il regolamento Europeo n. 517/2014 e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea e abroga le precedenti norme italiane, ovvero il Reg. CE n.842/2006 e il DPR 43/2012.
L’obbligo di certificazione è esteso a nuovi campi di applicazione, quali:
Il decreto istituisce una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le relative attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento.
I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.
Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
Stessi adempimenti dovranno svolgere persone ed imprese certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese secondo i regolamenti precedenti restano validi fino alla naturale scadenza, per le attività per cui sono stati rilasciati. L’unica eccezione è costituita dai certificati per apparecchiature fisse, che si intendono conformi al Reg. 2067/15 che sostituisce il vecchio 303/08.
L’estensione di validità si può richiedere a una società di certificazione, che la rilascia previa verifica dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero. Il Regolamento Tecnico di Accredia, in via di pubblicazione, dettaglierà le modalità di certificazione e di aggiornamento dei certificati.
Il nuovo decreto mantiene il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio, ma prevede la cancellazione automatica dal Registro per chi non ottiene la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.