Decreto FGAS: le principali novità introdotte - RINA Italy

Decreto FGAS: le principali novità introdotte

18 gen 2019

Il nuovo decreto sui gas fluorurati estende l'obbligo di certificazione ad alcuni settori e istituisce una Banca Dati gestita dalle Camere di Commercio

Il nuovo decreto FGAS (DPR 16 novembre 2018, n. 146), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09 gennaio 2019 e che entra in vigore il 24 gennaio, porta con sé alcune importanti novità:

  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi che si occupano della valutazione e attestazione di formazione delle persone
  • interviene sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas
  • stabilisce l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per la verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati.

Focus normativo

Il decreto recepisce il regolamento Europeo n. 517/2014 e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea e abroga le precedenti norme italiane, ovvero il Reg. CE n.842/2006 e il DPR 43/2012.

Estensione sistema di certificazione

L’obbligo di certificazione è esteso a nuovi campi di applicazione, quali:

  • smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore
  • installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero
  • smantellamento di impianti antincendio
  • installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

La Banca Dati sui gas fluorurati

Il decreto istituisce una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le relative attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento.

I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.

Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.

Stessi adempimenti dovranno svolgere persone ed imprese certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.

Estensione di validità dei certificati

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese secondo i regolamenti precedenti restano validi fino alla naturale scadenza, per le attività per cui sono stati rilasciati. L’unica eccezione è costituita dai certificati per apparecchiature fisse, che si intendono conformi al Reg. 2067/15 che sostituisce il vecchio 303/08.

L’estensione di validità si può richiedere a una società di certificazione, che la rilascia previa verifica dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero. Il Regolamento Tecnico di Accredia, in via di pubblicazione, dettaglierà le modalità di certificazione e di aggiornamento dei certificati.

Registro Telematico nazionale

Il nuovo decreto mantiene il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio, ma prevede la cancellazione automatica dal Registro per chi non ottiene la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

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