Il Regolamento (UE) n. 573/2024 rafforza le misure esistenti in materia di gas fluorurati a effetto serra introducendo una serie di modifiche di ampia portata che mirano a ridurre significativamente le emissioni.
Gli importatori devono assicurarsi che tutti i idrofluorocarburi precaricati nelle apparecchiature siano stati considerati all'interno del sistema di quote di idrofluorocarburi, registrarsi nell’apposito registro, redigere una o più dichiarazioni di conformità al momento dell'importazione di una spedizione di apparecchiature per l'immissione in libera pratica e garantire che la conformità sia pienamente documentata e verificata.
RINA fornisce il servizio di verifica della dichiarazione di conformità di cui all’art. 19, comma 3 o della comunicazione annuale di cui all’art. 26, comma 8 come richiesto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.
RINA è impegnata da tempo nel sostenere le aziende di fronte ai rigorosi standard normativi e, grazie alla sua esperienza pluriennale e consolidata nel settore, è un ente di verifica Eu ETS accreditato da ACCREDIA dal 2013 (certificato di accreditamento n. 0002 VV) e riconosciuto dall’Autorità Nazionale Competente dal 2005 e pertanto abilitato alle verifiche in questo ambito.
L’iter di verifica è rappresentato dai seguenti step:
- Apertura del contratto con il cliente: accettazione dell'offerta formulata a seguito del ricevimento del questionario informativo;
- Attività di verifica: verifica della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19, comma 3 o della comunicazione annuale di cui all’articolo 26, comma 8, delle metodologie di raccolta dati e di calcolo;
- Reporting: stesura del rapporto interno di verifica e predisposizione del rapporto finale di verifica;
- Revisione tecnica indipendente delle attività di verifica svolte.
Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2025, gli importatori di apparecchiature precaricate con HFCs devono sottoporre a verifica la dichiarazione di conformità richiesta dall’articolo 19, comma 3.
Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2025, gli importatori, i produttori e gli esportatori di HFCs (quando l’immissione in commercio supera le 1.000 tonnellate di CO2eq) devono sottoporre a verifica la comunicazione annuale, richiesta dall’articolo 26, comma 8.
Il Regolamento (UE) n. 573/2024 è una legislazione dell'Unione Europea che riguarda le sostanze che danneggiano lo strato di ozono e i gas a effetto serra fluorurati. Questo stabilisce normative e requisiti per il controllo e la riduzione delle emissioni di queste sostanze nell'ambiente al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. Il regolamento stabilisce requisiti specifici per la gestione, la manutenzione e la dichiarazione delle attività legate a queste sostanze, al fine di garantire il rispetto delle normative ambientali e la transizione verso alternative più sostenibili e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.