Scegli RINA per le verifiche obbligatorie degli impianti di messa a terra

La nostra competenza a garanzia della sicurezza del tuo impianto elettrico

La verifica sugli impianti di messa a terra, in conformità al DPR 462/01, è garanzia della salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro e di un costante controllo dell’efficienza di impianti e sistemi di protezione dai contatti indiretti.

Perché RINA?

Esperienza pluriennale: RINA è stata tra i primi organismi ad essere abilitati dal MAP (Ministero Attività Produttive) nel 2002 ai sensi del DPR 462/01 e tra i primi accreditati da ACCREDIA (organismo di accreditamento nazionale);

- Competenza tecnica: costante partecipazione a tavoli normativi nazionali al fine di elevare sempre più lo standard qualitativo dei controlli;

- Network: grazie al nostro personale altamente qualificato, siamo in grado di soddisfare richieste di verifiche in tutta Italia nel pieno rispetto del tariffario nazionale quale sinonimo di garanzia di un costo certo delle attività effettuate. 

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Domande frequenti

Il DPR 462/2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 che regolamenta le verifiche obbligatorie degli impianti di terra, protezione scariche atmosferiche, e impianti installati in zone con pericolo di esplosione. L’art. 86 del D.lgs 81/08 conferma che la verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici è un obbligo giuridico a carico del datore di lavoro.

In data 29/02/2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 8/2020 che ha convertito in Legge il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (conosciuto come decreto “milleproroghe”). In particolare, il testo contiene all’art.36 alcune novità per le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

In sintesi, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti; ai fini pratici dal 16 luglio 2020, il datore di lavoro dovrà avvalersi dell’applicativo CIVA per effettuare tale comunicazione come da informativa a questo link, che sostituisce la procedura di invio tramite PEC finora utilizzata.

Inoltre, per le verifiche da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore della normativa di cui sopra, gli importi delle verifiche devono rispettare il tariffario ISPESL del 2005.

 

Periodicità degli interventi
- 2 anni per gli impianti e i dispositivi installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, ambienti con pericolo di esplosione
- 5 anni per gli impianti e i dispositivi installati in ambienti privi di particolari rischi.

I criteri per il calcolo della periodicità sono:
- impianti nuovi: 2 o 5 anni dalla data dichiarazione di conformità;
- impianti preesistenti: 2 o 5 anni dall’ultima verifica eseguita da Organismo abilitato o ISPESL o ASL o ARPA o dalla data di denuncia degli impianti stessi.

 

L’utente deve accedere al portale CIVA nel settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e seguire le indicazioni “manuale utente” al paragrafo 8.6 “Come presentare una comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01)”.