Certifichiamo 28 vini di qualità prodotti nella Regione Campania: 4 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), 14 DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 10 IGT (Indicazione Geografica Tipica). Entrando nel dettaglio della singola DO/IG puoi verificare tutti i requisiti del disciplinare di produzione, necessari per ottenere la certificazione dei tuoi vini di qualità
AVVISO ALLE AZIENDE VINIFICATRICI DELLA CAMPANIA
Si segnala che, a partire dal 1 luglio 2016, il pagamento delle prove chimico fisiche ai fini delle certificazione di idoneità dei vini atti a DOC/DOCG va effettuato direttamente a RINA, contestualmente alla richiesta di prelievo, e non più al laboratorio.
Estremi giuridici: riconosciuto doc con D.P.R. 29.10.1986; riconosciuto docg con D.M. 30.09.2011 (G.U. n° 236 - 10.10.2011 - S.O. n.217); modificato con D.M. 30.11.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Tipologie: Rosso, Rosato, Rosso Riserva (Aglianico minimo 85 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %)
Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (con forma di allevamento a controspalliera) per impianti e reimpianti realizzati dopo settembre 2011. L’allevamento a tendone è vietato dall’agosto 1993
Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 9 t/ha, pari a 63 hl/ha, per le tipologie Rosso e Rosso Riserva e , pari a 58,5 hl/ha, per la tipologia Rosato. Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno vegetativo, inoltre prima del 5° anno non è possibile produrre la tipologia Rosso Riserva
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 31.07.1993 (G.U. n. 188 - 12.08.1993); modficato con i seguenti DD.MM.: D.M. 09.02.1994 (G.U. n. 42 - 21.02.1994); D.M. 28.02.2000 (G.U.n. 50 - 11.03.2000); D.M. 09.01.2002 (G.U. 22 - 26.01.2002); D.M. 05.07.2006 (G.U. n. 164 - 17.07.2006); DM 30.11.2011(Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Tipologie: Asprinio (Asprinio minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15%); Asprinio spumante (Asprinio 100%)
Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno in provincia di Caserta e di Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli
Densità di impianto: non superiore a 50 ceppi/ha con viti allevate ad “alberata aversana”; non sono fissati limiti per viti allevate a controspalliera
Pratiche di forzatura: tutte vietate
Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per vigneti allevati a controspalliera; 4 kg di uva a mq di parete e 0,24 t/ceppo per vigneti allevati a “alberata aversana”, pari a 84 hl/ha
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 06.08.1997 (G.U. n. 207 - 05.09.1997); D.M. 21.03.2011 (G.U.n. 72 - 29.03.2011); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Tipologie: Bianco, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento); Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Merlot, Moscato, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso, tutti anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per i rossi, (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15 %)
Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento
Produzione massima consentita: 19 t/ha, pari a 152 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco frizzante, e, pari a 95 hl/ha, per la tipologia Bianco Passito; 18 t/ha, pari a 144 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato frizzante, Falanghina, anche Frizzante, Malvasia, anche Frizzante, e ,pari a 90 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 17 hl/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso, per tutti anche Frizzante e Novello e, pari a 85 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 16 hl/ha, pari a 128 hl/ha, per le tipologie Coda di volpe, Moscato, anche Frizzante e, pari a 80 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 15 t/ha, pari a 120 hl /ha, per la tipologia Chardonnay, anche Frizzante e, pari a 60 hl/ha, per la tipologia Passito; 14 t/ha, pari a 112 hl /ha, per le tipologie Fiano e Greco, anche Frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la corrispondente tipologia Passito
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 19.10.2004 (G.U. n. 255 - 29.10.2004); modificato con D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009) e DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato amabile , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania); Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15 %)
Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della regione Campania
Produzione massima consentita: 17 t/ha, pari a 127,5 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e ,pari a 85 hl/ha, per la tipologia Bianco passito e Rosso passito; 14 hl/ha, pari a 105 hl/ha, per le tipologie, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato; 13 t/ha, pari a 97,5 hl /ha, per le tipologie Aglianico, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 03.10.1994 (G.U. n. 238 - 11.10.1994); modificato con D.M. 14.10.2011 (G.U. n. 250 - 26.10.2011) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Tipologie: Bianco (Falanghina 50-70%; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 50%); Rosso e Rosso novello (Piedirosso minimo 50%; Aglianico minimo 30 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20%); Falanghina, anche Passito e Spumante (Falanghina minimo 90%; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%); Piedirosso, anche Riserva, Passito e Rosato (Piedirosso minimo 90 %; altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%);
Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli e Napoli, tutti in provincia di Napoli
Densità di impianto: non inferiore a 2.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 1994)
Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Bianco e Falanghina e ,pari a 54 hl/ha, per la tipologia Falanghina passito; 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie Rosso, Piedirosso, anche Riserva e Rosato e, pari a 45 hl/ha, per la tipologina Piedirosso passito
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli