La Convenzione ILO MLC 2006, entrata in vigore il 20 agosto 2013, stabilisce norme minime a tutela delle condizioni di lavoro e di vita a bordo.
Questo schema di certificazione volontaria ha l’obiettivo di integrare i requisiti per una gestione in qualità del processo di reclutamento e collocamento con gli aspetti introdotti dalla Convenzione MLC 2006 a tutela del lavoro marittimo.
La Regola 1.4 della Convenzione ILO MLC 2006 fissa i requisiti minimi che devono essere rispettati dalle agenzie che offrono servizi per il reclutamento e collocamento di personale marittimo, un momento esposto a innumerevoli rischi di compressione dei diritti del lavoratore e pertanto meritevole di una speciale attenzione e tutela.
Gli audit sono svolti da professionisti qualificati per la MLC 2006 e affiancati da esperti in materia di diritto del lavoro, normative internazionali e gestione risorse umane.
RINA ha un’esperienza storica nel settore marittimo ed è leader a livello internazionale in tema di Social Accountability e tutela dei lavoratori. Inoltre, è riconosciuta da molte Amministrazioni di Bandiera per le verifiche MLC 2006 a bordo delle navi.
Esistono dei prerequisiti da rispettare al fine del rilascio della certificazione?
L’agenzia richiedente deve aver istituito, mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), certificato o non certificato da un organismo di terza parte accreditato.
L’Armatore ha responsabilità secondo la Regola 1.4?
Qualora l’Armatore utilizzi un’agenzia privata per il reclutamento del personale, deve assicurarsi che l’attività sia esercitata in virtù di un sistema regolamentato di licenza o di certificazione o di altra forma di regolamentazione.
Cosa succede se i marittimi sono reclutati in uno Stato che non ha ratificato la MLC 2006?
L’armatore che esternalizza il processo di reclutamento a un’agenzia sita in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione, deve assicurarsi che essa operi in conformità alla Regola 1.4 della MLC 2006, e dimostrare, durante i controlli nei porti di Stati firmatari, che il processo di reclutamento sia avvenuto nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione.
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