ETS - Emission Trading System

Verifica della comunicazione annuale delle emissioni di CO2eq e dei livelli di attività

ETS - Emission Trading SystemL’Emission Trading System (ETS) rappresenta un meccanismo flessibile grazie al quale le aziende possono scambiare quote di emissione di gas serra all’interno dell’Unione Europea. Questo sistema è stato creato per essere flessibile ed efficace dal punto di vista dei costi ed economicamente efficiente.

L’attività di verifica in ambito ETS, erogata da RINA, è un requisito obbligatorio per i gestori di impianti stazionari e operatori aerei che ricadono nel campo di applicazione riportato all’Allegato I della Direttiva ETS. Infatti, la Direttiva si applica alle attività energetiche (combustione di carburanti a fini energetici, impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, raffinazione di petrolio e produzione di coke), alla produzione di ferro e acciaio, alla produzione o trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, alla produzione di allumina, alluminio primario e secondario, all’industria dei prodotti minerali, all’industria cartaria, all’industria chimica, alla cattura, trasporto e stoccaggio di gas ad effetto serra (GHG) e al trasporto aereo.

Perchè scegliere RINA?

RINA è ente di Verifica Eu ETS accreditato da ACCREDIA (Certificato di accreditamento n. 0002 VV) dal 2013 e riconosciuto dall’Autorità Nazionale Competente dal 2005.  L'accreditamento copre tutti gli ambiti con la sola esclusione dell’alluminio primario e secondario, della cattura e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra e della produzione di acido nitrico, acido adipico, gliossale, gliossilico, caprolattame e trasporto aereo.

Iter di verifica

L’iter di verifica segue i seguenti step:

Apertura del contratto con il cliente: accettazione dell'offerta formulata a seguito del ricevimento del questionario informativo;
Verifica documentale: analisi strategica e dei rischi, valutazione della comunicazione delle emissioni e/o ALC, verifica dei dati relativi alle attività, delle modalità di raccolta dati, delle metodologie di calcolo;
Attività di verifica: verifica in sito, esame della completezza delle fonti e dei flussi, della metodologia di monitoraggio attuata dall'impianto, delle procedure di acquisizione dei dati e di valutazione dell'incertezza;
Reporting: predisposizione del rapporto interno di verifica e della dichiarazione di verifica;
Revisione tecnica indipendente (ITR) delle attività di verifica svolte e invio al Gestore della Dichiarazione di Verifica.

I nostri esperti rispondono alle domande più frequenti

Gli obblighi del gestore in ambito EST riguardano il rispetto dei requisiti della Direttiva ETS così come recepita da ogni Stato Membro e dei regolamenti di attuazione quali: Regolamento 2066/2018 e s.m.i (MRR), Regolamento 331/2019 e s.m.i (FAR)., Regolamento 1842/2019 (RALC)
Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore deve sottomettere all’Autorità Nazione Competente la Comunicazione Annuale delle emissioni corredate dalla relativa Dichiarazione di Verifica emessa da un Ente accreditato.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore deve inserire il corrispondente numero di tonnellate di CO2eq verificate nel Registro Unico Europeo che devono essere approvate dall’Ente accreditato responsabile della verifica.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore deve sottomettere all’Autorità Nazione Competente la Comunicazione Annuale dei livelli di attività, corredata dalla relativa Dichiarazione di Verifica emessa da un Ente accreditato

Focus normativo

La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte dell'UE e degli Stati Membri ha portato alla pubblicazione della Direttiva ETS. Dal 1° gennaio 2005, le imprese europee rientranti nel campo di applicazione della Direttiva hanno l'obbligo del calcolo delle emissioni di CO2 e della loro rendicontazione annuale. La Direttiva prevede per gli impianti ad essa soggetti:

l'autorizzazione rilasciata dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC);
l’assegnazione a titolo gratuito delle quote da parte dell’ANC per la maggioranza degli impianti ricadenti in Direttiva, secondo il Regolamento Delegato (UE) 331/2019;
l'obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni CO2 e/o CO2eq entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente;
l’obbligo di monitoraggio e comunicazione del livello di attività per ogni sottoimpianto secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 1842/2019 entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente;
l’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2eq entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.

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