La Direttiva Europea Emission Trading System si applica alle attività energetiche (combustione di carburanti a fini energetici, raffinazione di petrolio, produzione di coke), alla produzione e trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, all’industria dei prodotti minerali, all’industria cartaria, all’industria chimica, alla cattura, trasporto e stoccaggio di gas ad effetto serra (GHG) e al trasporto aereo.
ETS rappresenta un meccanismo flessibile, secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, per lo scambio di quote di emissione di gas serra all’interno della Comunità Europea.
Contesto normativo
La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte dell'UE e degli Stati membri ha portato alla pubblicazione della Direttiva Europea Emission Trading (2003/87/CE). Dal 1° Gennaio 2005, le imprese europee rientranti nel campo di applicazione della Direttiva hanno l'obbligo del calcolo delle emissioni di CO2 e della loro rendicontazione annuale.
La Direttiva prevede per gli impianti ad essa soggetti:
- l'autorizzazione rilasciata dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC);
- l’assegnazione a titolo gratuito delle quote da parte dell’ANC per la maggioranza degli impianti ricadenti in Direttiva, secondo il Regolamento Delegato (UE) 331/2019;
- l'obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di CO2 e/o CO2e entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente;
- l’obbligo di monitoraggio e comunicazione del livello di attività per ogni sottoimpianto secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 1842/2019 entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente;
- l’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2e entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.
Iter di verifica
- compilazione e invio del questionario informativo per la formulazione dell’offerta
- verifica documentale: analisi strategica, analisi dei rischi, valutazione dell'inventario delle emissioni, delle modalità di raccolta dati, delle metodologie di calcolo, della comunicazione
- verifica dei processi: esame della completezza delle fonti e dei flussi, della metodologia di monitoraggio attuata dall'impianto, delle procedure di acquisizione dei dati e di valutazione dell'incertezza
- rapportazione: stesura del rapporto interno di verifica e produzione ed invio al gestore della dichiarazione di verifica
- riesame indipendente delle pratiche (ITR: Independent Technical Review).
Perché RINA?
RINA è Società di Verifica Eu ETS accreditato da ACCREDIA (Certificato di accreditamento n. 002 O).
L'accreditamento copre tutti gli ambiti con la sola esclusione della cattura e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra e della produzione di acido nitrico, acido adipico, gliossale, acido gliossilico e caprolattame.