L’Emission Trading System (ETS) rappresenta un meccanismo flessibile grazie al quale le aziende possono scambiare quote di emissione di gas serra all’interno dell’Unione Europea. Questo sistema è stato creato per essere flessibile ed efficace dal punto di vista dei costi ed economicamente efficiente.
L’attività di verifica in ambito ETS, erogata da RINA, è un requisito obbligatorio per i gestori di impianti stazionari e operatori aerei che ricadono nel campo di applicazione riportato all’Allegato I della Direttiva ETS. Infatti, la Direttiva si applica alle attività energetiche (combustione di carburanti a fini energetici, impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, raffinazione di petrolio e produzione di coke), alla produzione di ferro e acciaio, alla produzione o trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, alla produzione di allumina, alluminio primario e secondario, all’industria dei prodotti minerali, all’industria cartaria, all’industria chimica, alla cattura, trasporto e stoccaggio di gas ad effetto serra (GHG) e al trasporto aereo.
RINA è ente di Verifica Eu ETS accreditato da ACCREDIA (Certificato di accreditamento n. 0002 VV) dal 2013 e riconosciuto dall’Autorità Nazionale Competente dal 2005. L'accreditamento copre tutti gli ambiti con la sola esclusione dell’alluminio primario e secondario, della cattura e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra e della produzione di acido nitrico, acido adipico, gliossale, gliossilico, caprolattame e trasporto aereo.
L’iter di verifica segue i seguenti step:
- Apertura del contratto con il cliente: accettazione dell'offerta formulata a seguito del ricevimento del questionario informativo;
- Verifica documentale: analisi strategica e dei rischi, valutazione della comunicazione delle emissioni e/o ALC, verifica dei dati relativi alle attività, delle modalità di raccolta dati, delle metodologie di calcolo;
- Attività di verifica: verifica in sito, esame della completezza delle fonti e dei flussi, della metodologia di monitoraggio attuata dall'impianto, delle procedure di acquisizione dei dati e di valutazione dell'incertezza;
- Reporting: predisposizione del rapporto interno di verifica e della dichiarazione di verifica;
- Revisione tecnica indipendente (ITR) delle attività di verifica svolte e invio al Gestore della Dichiarazione di Verifica.
La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte dell'UE e degli Stati Membri ha portato alla pubblicazione della Direttiva ETS. Dal 1° gennaio 2005, le imprese europee rientranti nel campo di applicazione della Direttiva hanno l'obbligo del calcolo delle emissioni di CO2 e della loro rendicontazione annuale. La Direttiva prevede per gli impianti ad essa soggetti:
- l'autorizzazione rilasciata dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC);
- l’assegnazione a titolo gratuito delle quote da parte dell’ANC per la maggioranza degli impianti ricadenti in Direttiva, secondo il Regolamento Delegato (UE) 331/2019;
- l'obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni CO2 e/o CO2eq entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente;
- l’obbligo di monitoraggio e comunicazione del livello di attività per ogni sottoimpianto secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 1842/2019 entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente;
- l’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2eq entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.