Vini Campania

Scopri come ottenere la certificazione dei vini DOC e DOCG e il riconoscimento dei vini IGT prodotti in Campania

Certifichiamo 28 vini di qualità prodotti nella Regione Campania: 4 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), 14 DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 10 IGT (Indicazione Geografica Tipica). Entrando nel dettaglio della singola DO/IG puoi verificare tutti i requisiti del disciplinare di produzione, necessari per ottenere la certificazione dei tuoi vini di qualità

AVVISO ALLE AZIENDE VINIFICATRICI DELLA CAMPANIA
Si segnala che, a partire dal 1 luglio 2016, il pagamento delle prove chimico fisiche ai fini delle certificazione di idoneità dei vini atti a DOC/DOCG va effettuato direttamente a RINA, contestualmente alla richiesta di prelievo, e non più al laboratorio.

Sorteggi

Documenti

Estremi giuridici: riconosciuto doc con D.P.R. 29.10.1986; riconosciuto docg con D.M. 30.09.2011 (G.U. n° 236 - 10.10.2011 - S.O. n.217); modificato con D.M. 30.11.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Rosso, Rosato, Rosso Riserva (Aglianico minimo 85 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (con forma di allevamento a controspalliera) per impianti e reimpianti realizzati dopo settembre 2011. L’allevamento a tendone è vietato dall’agosto 1993

Pratiche di forzatura
: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 9 t/ha, pari a 63 hl/ha, per le tipologie Rosso e Rosso Riserva e , pari a 58,5 hl/ha, per la tipologia Rosato. Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno vegetativo, inoltre prima del 5° anno non è possibile produrre la tipologia Rosso Riserva

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione

Disciplinare di produzione
Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 31.07.1993 (G.U. n. 188 - 12.08.1993); modficato con i seguenti DD.MM.: D.M. 09.02.1994 (G.U. n. 42 - 21.02.1994); D.M. 28.02.2000 (G.U.n. 50 - 11.03.2000); D.M. 09.01.2002 (G.U. 22 - 26.01.2002); D.M. 05.07.2006 (G.U. n. 164 - 17.07.2006); DM 30.11.2011(Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Asprinio (Asprinio minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15%); Asprinio spumante (Asprinio 100%)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno in provincia di Caserta e di Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli

Densità di impianto
: non superiore a 50 ceppi/ha con viti allevate ad “alberata aversana”; non sono fissati limiti per viti allevate a controspalliera

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per vigneti allevati a controspalliera; 4 kg di uva a mq di parete e 0,24 t/ceppo per vigneti allevati a “alberata aversana”, pari a 84 hl/ha

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 06.08.1997 (G.U. n. 207 - 05.09.1997); D.M. 21.03.2011 (G.U.n. 72 - 29.03.2011); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento); Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Merlot, Moscato, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso, tutti anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per i rossi, (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento

Produzione massima consentita: 19 t/ha, pari a 152 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco frizzante, e, pari a 95 hl/ha, per la tipologia Bianco Passito; 18 t/ha, pari a 144 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato frizzante, Falanghina, anche Frizzante, Malvasia, anche Frizzante, e ,pari a 90 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 17 hl/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso, per tutti anche Frizzante e Novello e, pari a 85 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 16 hl/ha, pari a 128 hl/ha, per le tipologie Coda di volpe, Moscato, anche Frizzante e, pari a 80 hl/ha, per le corrispondenti tipologie Passito; 15 t/ha, pari a 120 hl /ha, per la tipologia Chardonnay, anche Frizzante e, pari a 60 hl/ha, per la tipologia Passito; 14 t/ha, pari a 112 hl /ha, per le tipologie Fiano e Greco, anche Frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la corrispondente tipologia Passito

Scelta vendemmiale
: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 19.10.2004 (G.U. n. 255 - 29.10.2004); modificato con D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009) e DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato amabile , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania); Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della regione Campania

Produzione massima consentita: 17 t/ha, pari a 127,5 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e ,pari a 85 hl/ha, per la tipologia Bianco passito e Rosso passito; 14 hl/ha, pari a 105 hl/ha, per le tipologie, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato; 13 t/ha, pari a 97,5 hl /ha, per le tipologie Aglianico, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 03.10.1994 (G.U. n. 238 - 11.10.1994); modificato con D.M. 14.10.2011 (G.U. n. 250 - 26.10.2011) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Falanghina 50-70%; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 50%); Rosso e Rosso novello (Piedirosso minimo 50%; Aglianico minimo 30 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20%); Falanghina, anche Passito e Spumante (Falanghina minimo 90%; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%); Piedirosso, anche Riserva, Passito e Rosato (Piedirosso minimo 90 %; altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%);

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli e Napoli, tutti in provincia di Napoli

Densità di impianto: non inferiore a 2.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 1994)

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Bianco e Falanghina e ,pari a 54 hl/ha, per la tipologia Falanghina passito; 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie Rosso, Piedirosso, anche Riserva e Rosato e, pari a 45 hl/ha, per la tipologina Piedirosso passito

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 07.09.1977 (G.U. n. 339 - 14.12.1977) Modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Falanghina e Greco minimo 80% con una presenza di Falanghina non inferiore al 50 %; Biancolella, fino ad un massimo del 20%); Rosso (Piedirosso minimo 80%; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20%)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio dell’isola di Capri, in provincia di Napoli.

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Bianco e Rosso

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 08.11.2011 (G.U. n. 278 del 29.11.2011); modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Rosso e Rosso Riserva (Casavecchia minimo 85 %; altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Campania, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha, per impianti e reimpianti realizzati dopo novembre 2011; a partire da tale data è vietata l’adozione di forme di allevamento orizzontali

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 9 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Rosso e Rosso Riserva

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.C.M. 06.11.1991 (G.U. n. 224 - 23.09.1992); modificato con D.M. DM 10.03.2011 (G.U. n. 67 - 23.03.2011) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano 50-60%; Malvasia bianca 30-40 %; altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%); Rosso e Rosato (Barbera 60-80 %; Sangiovese 20-30 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%); Barbera (Barbera minimo 85 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15 %); Moscato, anche spumante, lambiccato e passito (Moscato minimo 85 %; altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%); Aglianicone (Aglianicone minimo 85 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%);

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per la tipologia Bianco; 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosato,Barbera, Barbera Riserva, Aglianicone, Aglianicone Riserva, Moscato, Moscato spumante, Moscato Lambiccato, e , pari a 50 hl/ha per la tipologia Moscato passito

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 13.07.2011 (G.U. n. 178 - 02.08.2011); modificato con DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Passito (Catalanesca minimo 85 %; altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti in provincia di Napoli

Densità di impianto: non inferiore a 3.300 ceppi/ha (con forma di allevamento a spalliera), per impianti e reimpianti realizzati dopo luglio 2011

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Bianco e, pari a 50 hl/ha, per la tipologia Passito

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.C.M. 03.05.1989 (G.U. n. 256 - 02.11.1989); modificato con D.M. DM 28.02.1995 (G.U. n. 62 - 15.03.1995), D.M. DM 01.08.2008 (G.U. n. 198 - 25.08.2008), e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Fiano 60-65 %; Trebbiano toscano 20-30 %; Greco bianco e/o Malvasia bianca 10-15 % altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 10%); Rosso (Aglianico 60-75 %; Piedirosso e/o Primitivo 15-20 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 25%); Rosato (Sangiovese 70-80 %; Aglianico 10-15 %; Primitivo e/o Piedirosso 10-15 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 10 %); Aglianico e Aglianico Riserva (Aglianico minimo 85 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15 %); Fiano (Fiano minimo 85 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioì Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S.Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. Il limite altimetrico è fissato a 450 metri s.l.m.; per il comune di Moio della Civitella tale limite è posto a metri 550

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per tutte le tipologie

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato amabile , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Salerno); Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Salerno, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende la parte collinare dell’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno

Produzione massima consentita: 15 t/ha, pari a 112,5 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante e ,pari a 75 hl/ha, per la tipologia Bianco passito; 140 t/ha, pari a 105 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Rosso passito; 14 hl/ha, paria 105 hl/ha, per le tipologie, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato; 12 t/ha, pari a 90 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Barbera, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 10.08.1995 (G.U. n. 208 - 06.09.1995); modificato con D.M. 10.03.2011 (G.U. n. 67 - 23.03.2011) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Bianco passito, Spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco (Falanghina e/o Biancolella minimo 40 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 60%); Rosso, Rosato, Rosso passito, Furore rosso, Furore rosato (Piedirosso minimo 40%; Sciascinoso e/o Aglianico fino al 60 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 40%); Furore bianco (Falanghina e Biancolella minimo 40 %, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%; Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) dal 40 al 60%; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%); Tramonti rosso e Tramonti rosato (Piedirosso minimo 30 %; Sciascinoso e/o Aglianico fino al 50 %; Tintore minimo 20 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 30%);

Zona di produzione
: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno. Il limite altimetrico è fissato a 650 m slm. Il Disciplinare prevede le sottozone Furore (comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini, ed Amalfi), Ravello (comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani) e Tramonti (comuni di Tramonti e Maiori)

Densità di impianto: non inferiore a 1.600 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo settembre 1995)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Costa d’Amalfi Bianco e Spumante e, pari a 60 hl/ha, per la tipologia Bianco passito; 11 t/ha, pari a 77 hl/ha, per le tipologie Costa d’Amalfi Rosso e Rosato e, pari a 55 hl/ha, per la tipologia Rosso passito; 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie bianche delle sottozone Tramonti, Ravello e Furore e 9 t/ha, pari a 63 hl/ha, per le tipologie rosse delle sottozone Tramonti, Ravello e Furore

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Rosso, Rosso novello, Rosato (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Benevento)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Dugenta, in provincia di Benevento

Produzione massima consentita: 19 t/ha, pari a 152 hl/ha, per la tipologia Bianco; 17 t/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso novello, Rosato

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato , Rosato amabile , Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Napoli);

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell’isola di Ischia, in provincia di Napoli

Produzione massima consentita: 16 t/ha, pari a 128 hl/ha, per la tipologia Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante e ,pari a 80 hl/ha, per la tipologia Bianco passito; 14 t/ha, pari a 112 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Rosso passito;

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 30.09.2011 (G.U. n. 236 - 10.10.2011 - S.O. n.217); modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Spumante, Passito, Vendemmia tardiva (Falanghina minimo 85 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %); tali tipologie possono essere prodotte con l’indicazione di una delle seguenti sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Taburno

Zona di produzione: comprende il territorio amministrativo della provincia di Benevento. Il Disciplinare individua le seguenti sottozone: Solopaca (l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano); Sant’Agata dei Goti (l’intero territorio del comune di Sant’Agata dei Goti); Guardiolo ('intero territorio dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere), Taburno (l'intero territorio dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio)

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (con forma di allevamento a controspalliera), per impianti e reimpianti realizzati dopo il 5 agosto 1997

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Bianco (anche per le sottozone Solopaca, Guardiolo, Taburno), Spumante (anche per tutte le sottozone) e, pari a 48 hl/ha, per la tipologia Passito (anche per le sottozone Solopaca, Guardiolo, Taburno); 9 t/ha, pari a 58,5 hl/ha, per la tipologia Vendemmia tardiva; 8 t/ha, pari a 52 hl/ha, per la tipologia Vendemmia tardiva prodotto in sottozona

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R 03.01.1989 (G.U. n. 203 - 31.08.1989); modificato con i seguenti DD.MM. : D.M. 13.10.1993 (G.U. n. 255 - 29.10.1993), D.M. 05.08.1997 (G.U. n. 196 - 23.08.1997), D.M. 10.03.2011 (G.U. n. 67 - 23.03.2011) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Falanghina minimo 85 %; altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la regione Campania, fino ad un massimo del 15 %); Rosso e Rosso Riserva (Aglianico minimo 85 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la regione Campania fino ad un massimo del 15 %); Primitivo e Primitivo Riserva o Vecchio (Primitivo minimo 85 %; Aglianico, Piedirosso e Barbera massimo 15 %)

Zona di produzione
: comprende l’intero territorio dei comuni di Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola e parte del territorio del comunie di Sessa Aurunca, tutti in Provincia di Caserta

Densità di impianto: non inferiore a 3,500 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 1993)

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per tutte le tipologie

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto doc con D.P.R. 27.04.1978 (G.U. n. 241 - 29.08.1978); riconosciuto docg con D.M. 18.07.2003 (G.U. n° 180 - 05.08.2003); modificato con D.M. 30.11.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Uve: Fiano minimo 85%; Greco B., Coda di volpe, Trebbiano toscano massimo 15 %

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino, tutti in provincia di Avellino

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (con forme di allevamento verticale), per impianti e reimpianti realizzati dopo luglio 2003)

Pratiche di forzatura
: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 04.08.1997 (G.U. n. 204 - 02.09.1997); modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Falanghina minimo 70 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee e/o in osservazione ammessi alla coltivazione per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30 %); Rosso, Rosato e Rosso Riserva (Aglianico minimo 70 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee e/o in osservazione ammessi alla coltivazione per la provincia di Caserta fino ad un massimo del 30 %)

Zona di produzione: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Tora e Piccilli, tutti in provincia di Caserta. Il limite altimetrico è fissato a 500 m slm

Densità di impianto: non inferiore a 2.000 ceppi/ha (con forma di allevamento a spalliera o controspalliera), per impianti e reimpianti realizzati dopo agosto 1997

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per la tipologia Bianco; 11 t/ha, pari a 77 hl/ha, per le tipologie Rosso, Riserva e Rosato

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto doc con D.P.R. 26.03.1970 (G.U. n. 130 - 26.05.1970); riconosciuto docg con D.M. 18.07.2003 (G.U. n° 180 - 05.08.2003); modificato con D.M. 30.11.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Spumante (Greco B. minimo 85 %; Coda di volpe massimo 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni, tutti in provincia di Avellino

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (con forme di allevamento verticale), per impianti e reimpianti realizzati dopo luglio 2003)

Pratiche di forzatura
: tutte vietate

Produzione massima consentita
: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 13.09.2005 (G.U. n. 227 - 29.09.2005), Modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco (Greco 40-50 %; Fiano 40-50 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino, fino ad un massimo del 20 %); Rosso, Rosato e Novello (Aglianico minimo 70 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 30 %); Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico passito, Aglianico liquoroso (presenza del corrispondente vitigno in misura non inferiore all’85 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15 %); Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Falanghina spumante, Fiano spumante, Greco spumante, Fiano passito, Greco Passito (presenza del corrispondente vitigno in misura non inferiore all’85 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15 %); Campi Taurasini (Aglianico minimo 85 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Avellino, fino a un’altitudine di 600 m slm; tale limite altimetrico non si applica per i comuni inclusi nei disciplinari delle DOCG Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi); il Disciplnare prevede la sottozona Campi Taurasini che include i seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico (per tale sottozona non è previsto alcun limite altimetrico)

Densità di impianto: non inferiore a 2.400 ceppi/ha (con forma di allevamento verticale), per impianti e reimpianti realizzati dopo settembre 2005)

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 13 t/ha, pari a 91 hl/ha, per le tipologie Bianco, Rosato, Rosso, Novello; 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie, Fiano e Fiano spumante, Greco e Greco spumante, Falanghina e Falanghina spumante, Coda di volpe, Piedirosso, Sciascinoso e, pari a 48 hl/ha per le tipologie Fiano passito, Greco passito, Aglianico passito, Aglianico liquoroso; 11 t/ha, pari a 77 hl/ha, per la tipologia Campi Taurasini

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Docg compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 03.03.1966 (G.U. n. 122 - 09.05.1966); modificato con D.M. 31.07.1993 (G.U. n. 188 - 12.08.1993), D.M. 30.10.1995 (G.U. n. 263 - 10.11.1995) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Bianco superiore, Spumante (Forastera 45-70 %; Biancolella 30-55 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15 %); Rosso (Guarnaccia 40-50 %; Piedirosso 40-50 %; altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15 %); Forastera (Forastera minimo 85 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%); Biancolella (Biancolella minimo 85 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%); Piedirosso e Piedirosso passito (Piedirosso minimo 85 %; altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%);

Zona di produzione: comprende l’intero territorio dell’isola di Ischia, in provincia di Napoli

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco Superiore, Forastera, Biancolella; 9 t/ha, pari a 63 hl/ha, per le tipologie rosso, Piedirosso e, pari a 36 hl/ha, per la tipologia Piedirosso passito

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie
: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Salerno); Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Salerno, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgaria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto, Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana, Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.

Produzione massima consentita: 17 t/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante e ,pari a 85 hl/ha, per la tipologia Bianco passito; 140 t/ha, pari a 112 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Rosso passito; 16 hl/ha, paria 128 hl/ha, per le tipologie, Coda di volpe, Fiano, Greco, Moscato; 13 t/ha, pari a 104 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Barbera, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 03.10.1994 (G.U. n. 239 - 12.10.1994): modificato con D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Sorrento bianco (Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, minimo 60 %, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40 %; altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40 %); Rosso, Rosso frizzante, Sorrento rosso, Gragnano rosso frizzante, Lettere rosso frizzante (Piedirosso e/o Sciascinoso e/o Aglianico minimo 60 %, con una presenza di Piedirosso non inferiore al 40 %; altre a bacca nera, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%)

Zona di produzione
: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant‟Angelo, Massa Lubrense, Vico Equense, Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant‟Antonio Abate, Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli. Il limite altimetrico è fissato a 600 m slm, ad eccezione del comune di Agerola per il quale il tale limite è posto a 650 m slm. Il Disciplinare prevede le sottozone di Sorrento (comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant‟Angelo, Massa Lubrense, Vico Equense), Lettere (comune di Casola di Napoli e parte del territorio del comune di Sant‟Antonio Abate) e Gragnano (comuni di Gragnano, Pimonte e parte del territorio del comune di: Castellamare di Stabia)

Densità di impianto: non inferiore a 1.800 ceppi/ha, per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 1994)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 11 t/ha, pari a 77 hl/ha, per le tipologie Penisola Sorrentina rosso e Rosso frizzante; 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per la tipologia Penisola Sorrentina bianco; 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Sorrento bianco; 9 t/ha, pari a 63 hl/ha, per le tipologie Sorrento rosso, Lettere rosso frizzante, Gragnano rosso frizzante

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 24.07.2009 (G.U.n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Napoli); Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %; da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Napoli, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Napoli

Produzione massima consentita
: 17 t/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante e ,pari a 85 hl/ha, per la tipologia Bianco passito; 140 t/ha, pari a 112 hl/ha, per le tipologie Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante e, pari a 70 hl/ha, per la tipologia Rosso passito; 16 hl/ha, paria 128 hl/ha, per le tipologie, Coda di volpe, Falanghina; 13 t/ha, pari a 104 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso

Scelta vendemmiale
: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modificato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 19.07.2000 (G.U.n. 181 - 04.08.2000); D.M. 24.07.2009 (G.U. n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Caserta); Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85 %;da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Caserta, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, Teano, tutti in in provincia di Caserta

Produzione massima consentita
: 17 t/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante, e, pari a 85 hl/ha, per le tipologie Bianco passito, Rosso passito; 16 hl/ha, paria 128 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 05.08.1997 (G.U. n. 204 - 02.09.1997); modificato con i seguenti DD.MM. : D.M. 27.11.2001 (G.U. n. 294 - 19.12.2001), D.M. 30.09.2011 (G.U. n. 236 - 10.10.2011 - S.O. n. 217), D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, anche Frizzante (Trebbiano toscano e Malvasia minimo 50 %; altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 50 %) , Rosso, anche frizzante, superiore, riserva, novello, Rosato, anche frizzante (Sangiovese minimo 50 %; altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 50 %) Spumante (Aglianico e/o Falanghina minimo 70; altre idonee alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30 %); tipologie monovitigno Aglianico, Barbera, Coda di volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso, tutte con varie categorie (presenza del corrispondente vitigno in misura non inferiore all’85 %; altre a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15 %); tutte le tipologie possono essere prodotte con l’indicazione di una delle seguenti sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Taburno; la sottozona Solopaca classico prevede le tipologie Solopaca classico bianco, Solopaca classico rosso e rosso riserva

Zona di produzione: comprende il territorio amministrativo della provincia di Benevento. Il Disciplinare individua le seguenti sottozone. Solopaca (l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano) Solopaca classico (parte del comune di Solopaca); Sant’Agata dei Goti (l’intero territorio del comune di Sant’Agata dei Goti); Guardiolo ('intero territorio dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere), Taburno (l'intero territorio dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio)

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (con forma di allevamento a controspalliera), per impianti e reimpianti realizzati dopo il 5 agosto 1997

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 14 t/ha, pari a 98 hl/ha, per le tipologie Sannio Bianco, Bianco frizzante, Rosso, Rosso frizzante, Novello, Rosato, Rosato frizzante, Spumante; 13 t/ha, pari a 91 hl/ha, per le tipologie Rosso Riserva, Rosso Superiore; 12 t/ha, pari a 84 hl/ha, per le tipologie Aglianico, anche Novello, Rosato e Riserva, Barbera, Coda di volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso, tutti anche nelle categorie Spumante, e, pari a 48 hl/ha, per le tipologie passito relative ai monovarietali Aglianico, Barbera, Coda di volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso e Passito; per le sottozone, Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Taburno, Solopaca e Solopaca classico sono previsti massimali di produzione più bassi

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto doc con D.P.R. 26.03.1970; riconosciuto docg con D.M. 11.03.1993 (G.U. n° 72 del 27.03.1993); modificato con D.M. 30.11.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Rosso, Riserva (Aglianico minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione in provincia di Avellino, fino ad un massimo del 15%)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di Avellino

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha pari a 70 hl/ha al primo travaso e a 65 hl/ha dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: Riconosciuto con D.M. 22.11.1995 (G.U. n. 301 - 28.12.1995); modficato con i seguenti DD.MM.: 09.04.1996 (G.U. n. . 96 - 24.04.1996); D.M. 19.04.2004 (G.U.n. 101 - 30.04.2004); D.M. 01.08.2008 (G.U. 197 - 23.08.2008); D.M. 24.07.2009 (G.U. n. 184 - 10.08.2009); DM 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Tipologie: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli); Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello Bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso, Casavecchia (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%; da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15 %)

Zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, San Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvolturno, Villa Literno, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d’Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista in provincia di Caserta, e l’intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Produzione massima consentita: 17 t/ha, pari a 136 hl/ha, per le tipologie Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso novello,e, pari a 127,5 hl/ha, per le tipologie Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante, e, pari a 85 hl/ha, per le tipologie Bianco passito, Rosso passito; 16 hl/ha, paria 128 hl/ha, per le tipologie Aglianico, Asprinio, Asprinio frizzante, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso, Casavecchia, Pallagrello bianco, Pallagrello nero

Scelta vendemmiale: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 13.01.1983 (G.U. n. 167 - 20.06.1983); modificato con D.M. 30.11.1991 (G.U. n. 292 - 13.12.1991) e D.M. 30.11.2011 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Tipologie: Bianco, Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi bianco spumante, Lacryma Christi bianco liquoroso (Coda di volpe minimo 35 %; Verdeca massimo 45 %; Falanghina e Greco bianco massimo 20 %); Rosso, Lacryma Christi rosso e rosato (Piedirosso minimo 50 %; Sciascinoso massimo 30 %; Aglianico massimo 20 %)

Zona di produzione
: comprende l’intero territorio dei comuni di Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte del territorio dei comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena – Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli

Pratiche di forzatura: tutte vietate, ad eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 10 t/ha, pari a 70 hl/ha, per le tipologie rosso, bianco e rosato e, pari a 65 hl/ha, per le tipologie Lacryma Christi bianco, rosso, rosato, spumante e liquoroso

Scelta vendemmiale
: consentita solo verso le IGT ottenute nella zona di produzione

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli