Certifichiamo 17 vini di qualità prodotti nella Regione Abruzzo: 2 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), 7 DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 8 IGT (Indicazione Geografica Tipica). Entrando nel dettaglio della singola DO/IG. puoi verificare tutti i requisiti del disciplinare di produzione, necessari per ottenere la certificazione dei tuoi vini di qualità.
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 9 agosto 2010 (G.U. n° 196 del 23.08.2010)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 50%); Rosso (Montepulciano minimo 80%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 20%); Spumante Bianco Metodo Charmat e Metodo Classico (Chardonnay e/o Cococciola e/o Montonico e/o Passerina e/o Pecorino e/o Pinot nero minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Spumante Rosè Metodo Charmat e Metodo Classico (Montepulciano e/o Pinot nero minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Passito Bianco (Malvasia e/o Moscato e/o Passerina e/o Pecorino e/o Riesling e/o Sauvignon e/o Traminer, minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%, appassite sulla pianta e/o dopo la raccolta fino a raggiungere, al termine dell’appassimento, un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol o 272 g/l di zucchero); Passito Rosso (Montepulciano minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%, trattate come il Bianco); Cococciola (Cococciola minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Malvasia (Malvasia minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Montonico (Montonico minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Passerina (Passerina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Pecorino (Pecorino minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%)
Zona di produzione: vasta area della regione, comprendente il territorio collinare o pedemontano di 76 comuni della provincia di Chieti (fra i quali Casalbordino, Casoli, Crecchio, Fara San Martino, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Palombaro, Pollutri, Ripa Teatina, Roccascalegna, Tollo, Torino di Sangro, Vasto e Villamagna), 36 della provincia de L’Aquila (fra i quali Poggio Picenze, Sulmona e Vittorito), 41 di quella di Pescara (fra i quali Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Cepagatti, Collecorvino, Loreto Aprutino, Montesilvano, Penne, Salle, Spoltore, Tocco Casauria e Torre de’ Passeri) e 38 della provincia di Teramo (fra i quali Atri, Campli, Castilenti, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Silvi, Torano Nuovo e Teramo)
Densità di impianto: non inferiore a: 2.000 ceppi/ha (coltura specializzata); 1.600 ceppi/ha (impianti a pergola) per impianti realizzati dopo agosto 2010
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 14 t/ha pari a 98 hl/ha (Bianco, Spumanti Charmat, Cococciola, Malvasia, Passerina e Pecorino) e pari a 70 hl/ha (e Passito Bianco); 12 t/ha pari a 84 hl/ha (Rosso, Spumanti metodo Classico, Montonico, e Cococciola, Malvasia, Passerina e Pecorino nella versione Superiore) e pari a 60 hl/ha (Passito Rosso); 10 t/ha pari a 70 hl/ha (Montonico Superiore)
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima/ha di uva ammessa è per il 1° e 2° anno pari a 0, mentre dal 3° anno ha resa piena
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 9 agosto 2010 (G.U. n° 196 del 23.08.2010)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 50%); Rosso (Montepulciano minimo 80%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 20%); Spumante Bianco Metodo Charmat e Metodo Classico (Chardonnay e/o Cococciola e/o Montonico e/o Passerina e/o Pecorino e/o Pinot nero minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Spumante Rosè Metodo Charmat e Metodo Classico (Montepulciano e/o Pinot nero minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Passito Bianco (Malvasia e/o Moscato e/o Passerina e/o Pecorino e/o Riesling e/o Sauvignon e/o Traminer, minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%, appassite sulla pianta e/o dopo la raccolta fino a raggiungere, al termine dell’appassimento, un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol o 272 g/l di zucchero); Passito Rosso (Montepulciano minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%, trattate come il Bianco); Cococciola (Cococciola minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Malvasia (Malvasia minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Montonico (Montonico minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Passerina (Passerina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%); Pecorino (Pecorino minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 15%)
Zona di produzione: vasta area della regione, comprendente il territorio collinare o pedemontano di 76 comuni della provincia di Chieti (fra i quali Casalbordino, Casoli, Crecchio, Fara San Martino, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Palombaro, Pollutri, Ripa Teatina, Roccascalegna, Tollo, Torino di Sangro, Vasto e Villamagna), 36 della provincia de L’Aquila (fra i quali Poggio Picenze, Sulmona e Vittorito), 41 di quella di Pescara (fra i quali Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Cepagatti, Collecorvino, Loreto Aprutino, Montesilvano, Penne, Salle, Spoltore, Tocco Casauria e Torre de’ Passeri) e 38 della provincia di Teramo (fra i quali Atri, Campli, Castilenti, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Silvi, Torano Nuovo e Teramo)
Densità di impianto: non inferiore a: 2.000 ceppi/ha (coltura specializzata); 1.600 ceppi/ha (impianti a pergola) per impianti realizzati dopo agosto 2010
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 14 t/ha pari a 98 hl/ha (Bianco, Spumanti Charmat, Cococciola, Malvasia, Passerina e Pecorino) e pari a 70 hl/ha (e Passito Bianco); 12 t/ha pari a 84 hl/ha (Rosso, Spumanti metodo Classico, Montonico, e Cococciola, Malvasia, Passerina e Pecorino nella versione Superiore) e pari a 60 hl/ha (Passito Rosso); 10 t/ha pari a 70 hl/ha (Montonico Superiore)
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima/ha di uva ammessa è per il 1° e 2° anno pari a 0, mentre dal 3° anno ha resa piena
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione
Estremi giuridici: Approvato con D.M. 18.11.1995 (G.U. n° 283 - 04.12.1995), modificato con D.M. 18.01. 2006 (G.U. n° 22 - 27.01.2006), D.M. 02.03. 2010 (G.U. n° 65 - 19.03.2010), D.M. 23.07. 2010 (G.U. n° 190 - 16.08.2010).
Tipologie: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
Uve: L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Zona di produzione: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.
Produzione massima consentita: 26 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato; 24 ton/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 20 agosto 1996 (G.U. n° 201 del 28.08.1996), modificato con D.D. 21.03.2006 (G.U. n° 75 del 30.03.2006) e D.D. 10.02.2011 (G.U. n° 46 del 25.02.2011, S.O. n° 52)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%, Passerina minimo 10%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Rosso (Montepulciano minimo 70%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 30%); Spumante Metodo classico (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 60%, Chardonnay e/o Pecorino e/o Verdicchio minimo 30%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 10%); Passito Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese e/o Malvasia e/o Passerina minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%, sottoposte ad appassimento in locali idonei fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 24,00% vol e ammostate non prima del 15 novembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo); Passito Rosso (Montepulciano minimo 70%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 30%, sottoposte ad appassimento come per il Bianco); Chardonnay (Chardonnay minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%); Passerina (Passerina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%); Pecorino (Pecorino minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%); Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%); Merlot (Merlot minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%)
Zona di produzione: intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella in provincia di Teramo, da vigneti ubicati a un’altitudine non superiore a 440 metri s.l.m.
Densità di impianto: non inferiore a 2.200 ceppi/ha (3.000 per i nuovi impianti e reimpianti realizzati dopo febbraio 2011, per i quali sono vietati i sistemi espansi come la pergola abruzzese)
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso prima dell’invaiatura, in annate siccitose
Produzione massima consentita: 14 t/ha pari a 98 hl/ha (Bianchi, con o senza indicazione del vitigno, Spumante) e pari a 63 hl/ha (Passito Bianco); 12 t/ha pari a 84 hl/ha (Rossi, con o senza indicazione del vitigno, Rosato) e pari a 54 hl/ha (Passito Rosso) Produzione media per ceppo per impianti realizzati dopo febbraio 2011, fermi restando i limiti di cui sopra: non oltre 4,8 kg (vini rossi) e 5,6 kg (vini bianchi)
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e l’IGT Colli Aprutini
Estremi giuridici: approvato con D.M. 18.11.1995 (G.U. n° 283 - 04.12.1995), modificato con DM 18.01.2006 (G.U. n° 22 - 27.01.2006), D.M. 18.02. 2010 (G.U. n° 58 - 11.03.2010), D.M. 23.07. 2010 (G.U. n° 190 - 16.08.2010).
Tipologie: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
Uve: L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Zona di produzione: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.
Produzione massima consentita: 29 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato; 24 ton/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 24 maggio 1968 (G.U. n° 178 del 15.07.1968), modificato, con ampliamento della zona di produzione, con D.P.R. 14.07.1975 (G.U. n° 301 del 14.11.1975), con D.M. 23.10.1992 (G.U. n° 254 del 28.10.1992), D.D. 1.04.1995 (G.U. n° 94 del 22.04.1995, errata corrige in G.U. n° 114 del 18.05.1995) col quale è stata riconosciuta la sottozona “Colline Teramane”, D.D. 24.09.2001 (G.U. n° 240 del 15.10.2001), D.D. 6.09.2002 (G.U. n° 218 del 17.09.2002), D.D. 20.02.2003 (G.U. n° 54 del 6.03.2003) col quale è stata stralciata la sottozona “Colline Teramane” riconosciuta a Docg, D.D. 15.05.2003 (G.U. n° 121 del 27.05.2003), D.D. 29.03.2006 (G.U. n° 84 del 10.04.2006) col quale sono state riconosciute le sottozone “Casauria o Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, D.D. 2.02.2010 (G.U. n° 41 del 19.02.2010) e D.D. 5.10.2010 (G.U. n° 240 del 13.10.2010) col quale è stata stralciata la tipologia “Cerasuolo” riconosciuta a Doc con D.D. 5.10.2010 e sono state contestualmente riconosciute le tre sottozone “Alto Tirino”, “Terre dei Peligni” e “Teate”
Uve: Montepulciano minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%
Zona di produzione: vasta area comprendente numerosi comuni delle 4 province, tra i quali Atessa, Casalbordino, Crecchio, Guardiagrele, Lanciano, Miglianico, Orsogna, Ortona, Ripa Teatina, Tollo e Vacri in provincia di Chieti, Brittoli, Collecorvino, Corvara, Farindola, Loreto Aprutino e Popoli in quella di Pescara, Ancarano, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto in provincia di Teramo e Fossa, Introdacqua, Pratola Peligna, Sulmona e Vittorito in quella di L’Aquila, da vigneti di giacitura collinare ubicati ad altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. (600 se esposti a mezzogiorno)
Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (1.600 per gli impianti a pergola), con viti allevate a pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 14 t/ha pari a 98 hl/ha
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 20 febbraio 2003 (G.U. n° 54 del 6.03.2003), già a Doc come sottozona “Colline Teramane” all’interno della denominazione Montepulciano d’Abruzzo riconosciuta col D.P.R. 24.05.1968 (G.U. n° 178 del 15.07.1968) modificato, tra l’altro, col D.D. 1.04.1995 (G.U. n° 94 del 22.04.1995) per l’inserimento proprio di tale sottozona; modificato con D.D. 20.11.2009 (G.U. n° 281 del 2.12.2009)
Uve: Montepulciano minimo 90%, con eventuale aggiunta di Sangiovese, massimo 10%
Zona di produzione: vigneti collinari o di altopiano ubicati ad altitudine non superiore ai 550 metri s.l.m., compresi nel territorio dei comuni di Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto in provincia di Teramo
Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (vietate forme di allevamento a tetto orizzontale escluse le pergolette aperte), per i vigneti realizzati dopo marzo 2003
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 9,5 t/ha (66,5 hl/ha); non sono consentiti superi; 7 kg/ceppo per impianti esistenti e iscritti all’Albo a novembre 2009
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 20 aprile 2011 (G.U. n° 106 del 9.05.2011)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 70%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 30%); Rosso (Montepulciano minimo 95%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 5%)
Zona di produzione: intero territorio amministrativo del comune di Ortona, in provincia di Chieti
Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (1.600 per la pergola abruzzese) per impianti e reimpianti realizzati dopo maggio 2011; esclusi i sistemi di coltivazione espansi a eccezione della pergola abruzzese tradizionale; ammessa la potatura a cordone speronato e guyot
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 14 t/ha pari a 98 hl/ha
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT Colline Teatine e Terre di Chieti
Estremi giuridici: Approvato con D.M. 06.06.2008 (G.U. n° 142 - 19.06.200), modificato con D.M. 03.08.2010 (G.U. n° 191 - 17.08.2010).
Tipologie: bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante.
Uve: l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Zona di produzione: l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.
Produzione massima consentita: 16 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato; 14 ton/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i
Estremi giuridici: Approvato con D.M. 18.11.1995 (G.U. n° 283 – 04.12.1995), modificato con D.M. 18.01.2006 ( G.U. n°22 – 27.01.2006), D.M. 18.02.2010 (G.U. n°59 – 12.03.2010), D.M. 23.07. 2010 (G.U. n° 190 – 16.08.2010).
Tipologie: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
Uve: L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Maiolica, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Zona di produzione: l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.
Produzione massima consentita: 26 ton/ha per la tipologia bianco; 24 ton/ha per le tipologie rosso e rosato; 22 ton/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 28 giugno 1972 (G.U. n° 221 del 25.08.1972), modificato con D.M. 23.10.1992 (G.U. n° 254 del 28.10.1992), DD.DD. 15.05.2003 (G.U. n° 120 del 26.05.2003), 20.11.2009 (G.U. n° 281 del 2.12.2009) e 2.02.2010 (G.U. n° 41 del 19.02.2010)
Uve: Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 15%
Zona di produzione: vasta area comprendente numerosi comuni delle 4 province, tra i quali Atessa, Casalbordino, Casoli, Crecchio, Guardiagrele, Lanciano, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pollutri, Ripa Teatina, Tollo e Vacri in provincia di Chieti; Brittoli, Collecorvino, Corvara, Farindola, Loreto Aprutino, Manoppello, Nocciano e Popoli in quella di Pescara; Ancarano, Atri, Campli, Castilenti, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto in provincia di Teramo; Cocullo, Fossa, Introdacqua, Pratola Peligna, Sulmona e Vittorito in quella di L’Aquila, da vigneti collinari ubicati ad altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. (600 se esposti a mezzogiorno)
Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha, con viti allevate a pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita hl/ha: 14 t/ha pari a 98 hl/ha (13 t/ha pari a 91 hl/ha il Superiore; 12 t/ha pari a 84 hl/ha la Riserva)
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc compatibili con la piattaforma ampelografica e le IGT ottenute nella zona di produzione
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 23 luglio 2008 (G.U. n° 179 del 1.08.2008)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 75%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 25%); Rosso (Montepulciano minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 10%); Spumante (Chardonnay minimo 60%, con eventuale aggiunta di altre uve, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 40%); Passito Bianco (Moscato e/o Malvasia minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 10%, sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia); Passito Rosso (Montepulciano minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 10%, sottoposte ad appassimento come per il Bianco); Falanghina (Falanghina minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 10%); Passerina (Passerina minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 10%); Pecorino (Pecorino minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca bianca idonee, massimo 10%); Cabernet Sauvignon (Cabernet Sauvignon minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee, massimo 10%); Merlot (Merlot minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee, massimo 10%); Sangiovese (Sangiovese minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 10%)
Zona di produzione: intero territorio amministrativo del comune di Tollo, in provincia di Chieti, da vigneti ubicati ad altitudine non inferiore a 80 metri s.l.m.
Densità di impianto: non inferiore a 3.300 ceppi/ha per impianti e reimpianti realizzati dopo agosto 2008; esclusi i sistemi di coltivazione espansi a eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e il cordone libero; ammessa la potatura a cordone speronato e guyot singolo e/o doppio
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 13 t/ha pari a 91 hl/ha (Bianco); 12 t/ha pari a 84 hl/ha (Rosso, Novello, Sangiovese e Spumante); 10 t/ha pari a 70 hl/ha (Bianco Superiore, Merlot e Cabernet Sauvignon) e pari a 45 hl/ha (Passito Bianco e Rosso); 9 t/ha pari a 63 hl/ha (Rosso Riserva, Pecorino, Passerina e Falanghina)
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima/ha di uva ammessa è per il 1° e 2° anno pari a 0, per il 3° anno pari al 60% della resa, mentre dal 4° anno ha resa piena
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 20 aprile 2011 (G.U. n° 106 del 9.05.2011)
Uve: Montepulciano minimo 95%, con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Abruzzo, massimo 5%
Zona di produzione: intero territorio amministrativo del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri, in provincia di Chieti
Densità di impianto: non inferiore a 1.600 ceppi/ha per impianti e reimpianti realizzati dopo maggio 2011
La Doc Villamagna può essere rivendicata solo se l’uva proviene da vigneti di almeno 4 anni di età di impianto
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 12 t/ha pari a 84 hl/ha