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Prodotti tipici DOP

Denominazione di Origine Protetta - D.O.P. - Reg. CE 1151/12 ​

Mercato di riferimento

Produttori/ trasformatori del prodotto oggetto di riconoscimento

Motivazioni e benefici

Aspetti salienti

L’intero ciclo di produzione, trasformazione ed elaborazione deve avvenire nella zona geografica delimitata.
Le caratteristiche intrinseche dei prodotti DOP dipendono, totalmente o in parte, dal territorio di produzione, intendendo per territorio non soltanto l’ambiente con i suoi elementi climatici e pedologici, ma anche con i suoi fattori storico-economici, sociologici e culturali.

Documenti

Decreto Riconoscimento Agroqualità
Nota informativa per l’attività di controllo dei prodotti a DO, IG ed STG

Ricorsi

I soggetti controllati possono presentare ricorso contro le valutazioni, le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato di Certificazione di Agroqualità (rifiuto della domanda di certificazione, rifiuto a concedere/modificare la certificazione, notifica di NC gravi/lievi per i prodotti DOP/IGP o per i vini DOP/IGP, notifica di NC di scarsa entità/NC gravi/NC critiche per i prodotti biologici) entro trenta giorni dalla data della notifica da parte di Agroqualità tramite pec.

Gli eventuali ricorsi devono essere inoltrati tramite PEC all’attenzione del Presidente della Consulta per i ricorsi, inviandoli alla casella PEC avente come indirizzo 'ricorsoagroqualita@legalmail.it'.

D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 01/07/1996 pubblicato su G.U.C.E. n. 163 serie L del 02/07/1996 e con Reg. (CE) n. 1204 del 04/07/2003 pubblicato su G.U.C.E. n. 168 serie L del 05/07/2003

Il Caciocavallo silano D.O.P. è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto nei terrori delimitati delle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata utilizzando esclusivamente latte di vacca intero proveniente da non più di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti. La durata minima del periodo di stagionatura è di 30 giorni, ma può protrarsi più a lungo. Al consumo il prodotto è di forma ovale o tronco-conica, con o senza testina, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci. Il sapore aromatico, piacevole, delicato e tendenzialmente dolce per i formaggi giovani tende a divenire piccante a maturazione avanzata. Ogni forma ha un peso compreso tra 1 kg e 2,5 kg e reca impresso termicamente il contrassegno identificativo del caciocavallo silano.

 

- Piano dei controlli
- Matrice dei controlli  
- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta
- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta (formato Excel)  
- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta Sez. Allevatori
- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta Sez. Allevatori (formato Excel)
- Tariffario per l'Adesione ed il Mantenimento al Sistema di Controllo

 

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D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 23/07/15, pubblicato in GUUE L 198/13 del 28/07/15

La zona di produzione del “Capocollo di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria

I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana.

Il “Capocollo di Calabria” è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini, disossato e quindi salato a secco o in salamoia, con sale da cucina macinato.

Il taglio di carne selezionato dal lombo, per la confezione del capocollo, deve presentare uno strato di grasso di circa 3-4 mm per mantenerlo morbido durante le fasi della stagionatura e migliorarne le caratteristiche organolettiche.

La salatura dura da quattro a quattordici giorni, dopo di che il capocollo viene levato con acqua, bagnato con aceto di vino, e sottoposto alle operazioni di “massaggio” e “pressatura”, aggiunto degli altri ingredienti e avvolto in diaframma parietale suino. Infine si procede alla tradizionale legatura, in senso avvolgente, con spago e alla foratura dell’involucro. Nella fase di legatura è consentito l’utilizzo delle caratteristiche stecche. Segue un periodo di stagionatura per non meno di cento giorni dalla data della avvenuta salatura.

Il “Capocollo di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: forma cilindrica, avvolto in pellicola naturale, e legato con spago in forma avvolgente. Alla vista presenta un colore roseo o rosso più o meno intenso per la presenza di pepe nero o di peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso. Al taglio si presenta di colore roseo vivo con striature di grasso proprie del lombo suino. Il sapore è delicato e si affina con la maturazione; il profumo è caratteristico e di giusta intensità.

Il “Capocollo di Calabria” può essere immesso al consumo in pezzi singoli, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

 

- Tariffario
- Dati allevamento  
- Dispositivo per il controllo di conformità  
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Allevatori  
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Macelli, Laboratori di sezionamento, Salumifici, Porzionatori/confezionatori  
- Richiesta verifica lotti

 

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D.O.P. registrata in Unione europea con Regolamento (UE) n. 94 del 3 febbraio 2011.

Il “Carciofo Spinoso di Sardegna” proviene da coltivazioni dell’ecotipo locale “Spinoso Sardo” riconducibili alla specie botanica “Cynara scolymus” che si caratterizza per le sue peculiarità morfologiche. 
La produzione del “Carciofo Spinoso di Sardegna”, con le sue riconosciute peculiarità, trova il suo fondamento nel forte legame con il territorio isolano particolarmente vocato sia per le tradizionali tecniche di coltivazione che per le favorevoli condizioni pedo-climatiche e morfologiche.
L’esistenza congiunta di tali fattori consente di ottenere un prodotto che si distingue, non solo per l’aspetto estetico, ma anche per le caratteristiche organolettiche quali la limitata astringenza, il sapore gradevole, frutto di un’equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, e la tenerezza della polpa che ne favoriscono il consumo allo stato crudo. Il “Carciofo Spinoso di Sardegna” è inoltre ricco di elementi nutritivi a spiccata azione depurativa per l’organismo ed è noto per le sue proprietà terapeutiche (stimolazione della diuresi, disintossicazione del fegato, diminuzione del colesterolo nel sangue). Contiene carboidrati in misura importante, sali minerali, potassio, fosforo sostanze polifenoliche e diverse tipologie di vitamine, in particolare del Gruppo A.

Il “Carciofo Spinoso di Sardegna” DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Fisiche:
- Fisiche: Forma: capolino conico allungato mediamente compatto; 
- Colore: verde talvolta con ampie sfumature violetto brunastre;
- Presenza di spine di colore giallo nelle brattee; 
- Struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile; 
- Parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco.

Chimiche:
- Contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca; 
- Contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca; 
- Sodio: non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca;

Organolettiche:
- Profumo: intenso di cardo e floreale; 
- Consistenza: alla base le brattee sono carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti; 
- Gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina;
- Astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, è poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza importante di carboidrati, tipica del “Carciofo Spinoso di Sardegna”.

 

 

- DC_ Dispositivo per il controllo di conformità della DOP “Carciofo Spinoso di Sardegna”
- Tariffario
- MDC3 domanda adesione produttori
- Allegato MDC3 elenco terreni
- MDC4 domanda adesione confezionatori-intermediari
- MDC5 registro agricoltori
- MDC6 registro confezionatori
- MDC7 Richiesta verifica
- MDC8 Autocontrollo
- MDC9 Registro intermediari
- TDC Tabella dei controlli di conformità "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP

 

 

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La denominazione di origine protetta “Cipollotto Nocerino” designa i bulbi appartenenti alla specie Allium Cepa L., pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale. Le sementi sono prodotte dalla varietà ‘Nocera’ iscritta nel registro CE delle ortive. Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

1) bulbo:
Forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;
Colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;
Calibro del bulbo: tra cm. 2-5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell’asse del bulbo.

2) foglia:
Colore: verde glauco intenso con presenza di glaucescenza,
Forma: lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. All’atto dell’immissione al consumo la foglia può essere anche recisa.

La coltivazione del Cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo una coltura altamente specialistica viene praticata senza consociazioni.
La coltivazione del Cipollotto Nocerino interessa il territorio amministrativo di dodici comuni della Provincia di Salerno: Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.
Ai su indicati Comuni della Provincia di Salerno si aggiungono i seguenti di quella di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant’Antonio Abate e Terzigno.

 

- Dispositivo dei Controlli
- Tariffario
- Domanda di adesione produttori  
- Domanda di adesione intermediari trasformatori etichettatori  
- Richiesta verifica  
- Tabella dei controlli  
- Conferma attività  
- Dichiarazione attività di raccolta e conferimento  
- Attività di lavorazione  
- Attività di confezionamento  
- Elenco terreni

 

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La Colatura di Alici di Cetara Dop è un liquido ambrato ottenuto dal processo di maturazione delle alici (Engraulis encrasicolus L.) sotto sale ed ha un preciso riferimento ad un luogo, Cetara, un piccolo comune della Costiera Amalfitana.

Le alici, pescate esclusivamente nel mare antistante la provincia di Salerno, vengono eviscerate a mano e sistemate in un apposito contenitore in legno (terzigno o botte).
Completati gli strati, il contenitore viene coperto con un disco in legno (detto tompagno), sul quale si collocano dei pesi.
Al termine della maturazione delle alici (minimo 9 mesi), tutto è pronto per la 'spillatura'.
Un apposito foro praticato sul fondo del contenitore, con un attrezzo detto 'vriale', permetta al liquido di 'colare' goccia a goccia.
Alla maturazione può seguire la fase di affinamento, che può durare anni.

Il risultato finale della maturazione/affinamento è un liquido limpido di colore ambrato carico, dal sapore deciso e corposo, una eccezionale riserva di sapidità, pronto per condire primi piatti, pesce e verdure.

 

- Dispositivo per il controllo di conformità
- Disciplinare di produzione  
- Matrice dei controlli  
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Imprese di Pesca  
- Allegato alla domanda di adesione al sistema di controllo - Imprese di Pesca
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Laboratori di trasformazioni – Attività ristorative  
- Richiesta Prove di conformità  
- Richiesta Marchiatura  
- Registro Laboratori di Trasformazione  
- Registro Attività Ristorative  
- Tariffario per il controllo

 

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D.O.P. registrata con Regolamento di esecuzione (UE) n. 596/2011 della Commissione del 7 giugno 2011

La zona di produzione dei “Fichi di Cosenza” DOP è descritta all’art. 3 del Disciplinare di produzione. E’ delimitata a nord dall’ampio versante meridionale del Massicio del Pollino e verso sud è delimitata dalla Sila e dai fiumi Nicà e Savuto
La denominazione Fichi di Cosenza designa esclusivamente i frutti essiccati di fico domestico  “Ficus carica sativa” (domestica L.) appartenenti alla varietà “Dottato”
La raccolta viene effettuata manualmente nel periodo compreso tra il 10 agosto ed il 10 ottobre al  raggiungimento di un avanzato grado di appassimento (“passuluni”)
L’essiccazione avviene in modo tradizionale oppure protetta in serre. Si ottengono cosi i fichi essiccati localmenti detti (“ficu siccati” o “ficu janchi”)
I fichi essicati al momento dell’immissione al consumo devono presentare le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche stabilite all’art. 2 del Disciplinare. Tali caratteristiche dovute alla varietà, ai terreni, al clima mite  differenziano i fichi coltivati nel cosentino ottenuti con il Dottato da altri fichi essiccati similari ottenuti in altre zone geografiche

 

- Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Fichi di Cosenza 
- Elenco dei terreni
- Ricevuta conferimento Fichi di Cosenza Dop  
- Attività di raccolta
- Attività di trasformazione e confezionamento
- Modulo registrazione autocontrollo - confezionatori
- Modulo autocontrollo - produttore agricolo
- MDC3
- MDC4
- MDC7
-Tabella dei controlli di conformità
-Tariffario per il controllo dei Fichi di Cosenza DOP

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) 417/2006 del 10 marzo 2006, disciplinare pubblicato su G.U.R.I. n. 199 del 26/08/2002

Il fico bianco del Cilento DOP è ottenuto da frutteti della cultivar Dottato.
La zona di produzione ricade nel territorio del Cilento ed in parte coincide con l’area del parco nazionale del Cilento e vallo di Diano e quindi comprende molti comuni della provincia di Salerno. Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
La densità di piante è compresa tra le 350 e 750 per ettaro, nei nuovi impianti la densità non supera le 500 piante per ettaro. La produzione unitaria massima consentita è di 19 tonnellate per ettaro. Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con e senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2 %. La pezzatura ovvero il numero di fichi essiccati con buccia non può essere superiore a 70 frutti per kg, (fichi mondi 85 per kg);
E' confezionato in forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 g. o alla rinfusa, in cesti di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa, in confezioni da 125 a 1000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con diversi ingredienti: mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi ed abbellite con foglie di alloro.

 

- Piano dei controlli
- Elenco operatori iscritti - campagna 2022
- Modifiche Piano di Controllo
- Domanda di iscrizione al sistema di controllo del prodotto IGP/DOP
- Domanda di iscrizione al sistema di controllo del prodotto IGP/DOP (formato Excel)
- Disciplinare di produzione - Domanda di iscrizione all'elenco terreni
- Domanda di iscrizione all'elenco terreni (formato Excel)
- Tariffario per la certificazione del prodotto
- Dichiarazione annuale agricoltori
- Dichiarazione annuale confezionatori trasformatori

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1183 del 30/11/2009 pubblicato su G.U.C.E. n. 317 serie L del 03/12/2009

Il Formaggio di Fossa di Sogliano D.O.P. è prodotto nell'intero territorio della regione Marche e in alcune province della regione Emilia Romagna. Può essere ottenuto in tre tipologie: vaccino, pecorino e misto. Il latte crudo deve essere lavorato entro 48 ore dalla raccolta. Dopo una stagionatura in cella per un periodo variabile tra 60 e 240 giorni, il formaggio subisce un'ulteriore maturazione in locali detti fosse. Si tratta di cavità di forma tronco-conica o a fiasco della profondità di circa 3 m, utilizzati storicamente per conservarvi le derrate. L'infossatura ha una durata compresa tra gli 80 e i 100 giorni. Al consumo, il prodotto è di colore dal bianco avorio al giallo ambrato, l'odore è caratteristico e persistente, la pasta è semidura, il sapore varia a seconda della tipologia di latte utilizzato.

 

- Dispositivo di controllo rev.03 del 09/12/09
- Tabella dei controlli rev.02 del 09/12/09
- MDC1 rev.02 del 09/12/09
- MDC2 rev.03 del 09/12/09
- MDC3 rev.02 del 09/12/09
- MDC4 rev.02 del 09/12/09
- MDC5 rev.02 del 09/12/09
- MDC6 rev.03 del 09/12/09
- MDC7 rev.03 del 09/12/09
- Dati allevamento rev.01 del 09/12/09
- Tariffario

 

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Dop registrata con regolamento (UE) n. 1072 del 20/10/2011 e pubblicato su G.U.U.E n.278 serie L del 25/10/2011, successive modifiche: regolamento (UE) n. 1403 del 19/12/2013, pubblicato in G.U.U.E. L349 del 21/12/2013; regolamento (UE) n. 611/2019 pubblicato in G.U.U.E. L105 del 16/4/19

La denominazione DOP “Liquirizia di Calabria” è riservata alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. La liquirizia deve provenire dalle coltivazioni, o raccolta allo stato spontaneo, di Glycyrhiza glabra (leguminosa della famiglia delle Fabaceae), nella varietà denominata in Calabria “Cordara”.

Il prodotto al consumo, la “Liquirizia di Calabria” D.O.P., si può presentare nelle tipologie di seguito indicate:
Radice fresca (colore giallo paglierino, sapore dolce aromatico intenso e persistente, umidità < 52%, glicirrizzina < 1,40% su s.s.
Radice essiccata (colore dal giallo paglierino al giallo ocra, sapore dolce fruttato leggermente astringente, umidità < 12%, glicirrizzina < 5% su s.s.)
Estratto di radice (colore dal marrone terra bruciata al nero, sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente, umidità compresa tra il 9% e il 15%, glicirrizzina < 6% su s.s.)
Oltre alle eccellenti caratteristiche organolettiche, la “Liquirizia di Calabria” D.O.P. ha un valore di glicirrizzina particolarmente basso e quindi adatta a tutti i consumatori.

La zona di produzione della “Liquirizia di Calabria D.O.P. comprende comuni calabresi delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria

La “Liquirizia di Calabria” D.O.P è commercializzata in confezioni, con peso oscillante tra i 5 g e i 25 kg, sigillate di diverso materiale

 

- Dispositivo di controllo - Rev. 01 del 03/04/20
- Attività di elaborazione/confezionamento - Rev. 01 del 03/04/2020
- Attività di raccolta - Rev. 01 del 03/04/2020
- Dichiarazione di conformità del cedente - Rev. 01 del 03/04/2020
- Dichiarazione di conformità lotto - Rev. 01 del 03/04/2020
- Elenco terreni - Rev. 00 del 03/04/2020
- MDC3 Produttori Agricoli/Raccoglitori - Rev. 01 del 03/04/2020
- MDC4 Elaboratori/Confezionatori - Rev. 01 del 03/04/2020
- MDC7 Richiesta verifica - Rev. 01 del 03/04/2020
- Modulo di autocontrollo - Rev. 01 del 03/04/2020
- Tariffario - Rev. 00 del 30/01/14
- Tabella dei controlli di conformità - Rev. 01 del 03/04/2020

 

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D.O.P registrata con regolamento (UE) n. 1237 dell’11/12/2009 e pubblicato su G.U.U.E. n.332 serie L del 17/12/2009

La denominazione D.O.P. “Marrone di Caprese Michelangelo” è riservata ai frutti allo stato fresco e secco della specie Castanea sativa Mill ed è prodotto utilizzando l’ecotipo locale “Marrone di Caprese Michelangelo. Il frutto destinato al consumo fresco presenta buccia di colore avana con striature marroni, forma ellittico arrotondata o, nel frutto centrale, quadrangolare; il frutto destinato al consumo secco presenta colore avorio o paglierino chiaro, di aspetto sano ed integro La zona di produzione comprende alcuni territori in provincia di Arezzo. La raccolta viene effettuata manualmente a partire dal 20 settembre. I frutti destinati al consumo fresco vengono ottenuti mediante cernita, calibratura e, in alcuni casi, curatura. I frutti destinati al consumo secco vengono ottenuti tramite essiccazione, con seccatoio a legna o con essiccatoio ad aria calda, e successiva sbucciatura. Entrambe le tipologie di frutto devono essere confezionate in contenitori opportunamente sigillati.

 

- Dispositivo di controllo rev.00 del 01/06/10
- Tabella dei controlli rev.00 del 01/06/10
- MDC1 rev.00 del 01/06/10
- MDC2 rev.00 del 01/06/10
 -MDC3 rev.00 del 01/06/10
- MDC4 rev.00 del 01/06/10
- MDC5 rev.00 del 01/06/10
- MDC6 rev.00 del 01/06/10
- Elenco terreni rev.00 del 01/06/10
- Istruzione operativa campionamento rev.00 del 01/06/10
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1065/1997 disciplinare pubblicato su G.U. n. 193 serie generale del 20/08/1998

L'olio extravergine di oliva Cilento D.O.P. è ottenuto da olive della varietà Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o Uogliarola, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l’85%, possono concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%.
La zona di produzione ricade nel territorio del Cilento ed in parte coincide con l’area del parco nazionale del Cilento e vallo di Diano e quindi comprende molti comuni della provincia di Salerno, i terreni sono situati in massima parte nelle zone collinari ed in piccola parte sui fondi vallivi, prossimi alle foci dei pochi corsi d'acqua. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 110 quintali negli oliveti specializzati, mentre per gli oliveti promiscui o consociati è in funzione della superficie effettivamente olivetata. La raccolta è effettuata all'inizio dell'invaiatura, ad inizio autunno ed in funzione delle condizioni pedoclimatiche dei suoli, si protrae fino al 31 dicembre. Le olive vanno molite entro 48 ore dalla raccolta. Le caratteristiche che l'olio extravergine di oliva D.O.P. Cilento presenta sono: colore da verde a giallo paglierino più o meno intenso, odore fruttato medio leggero, sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e di piccante. E' confezionato in recipienti di vetro, ceramica, terracotta o banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri.

 

- Allegato delle non conformità

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4

- Modello sostitutivo ricevuta conferimento olive

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1065/1997 disciplinare pubblicato su G.U. n. 193 serie generale del 20/08/1998

L'olio extravergine di oliva Colline Salernitane DOP è ottenuto da olive della varietà (da sole o congiuntamente): Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale, per almeno il 65 %; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%. Altre varietà: altre cultivar presenti nella zona, possono essere presenti in misura non superiore al 20%. Gli impianti realizzati successivamente al 12.06.1997, data di approvazione del Reg. CE, devono essere di tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio, Ogliarola

La zona di produzione si estende da Salerno verso la penisola Amalfitana comprendendo l’area da Cava dei Tirreni a Castel San Giorgio, da un lato, e dall’altra si allarga verso i rilievi degli Alburni e la piana che li separa dal mare, comprende molti comuni, tutti della provincia di Salerno; i suoli più diffusi ove vegetano gli oliveti sono situati su terreni collinari, in prevalenza argillosi e calcarei. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 120 quintali negli oliveti specializzati

La raccolta è effettuata all'inizio dell'invaiatura, ad inizio autunno ed in funzione delle condizioni pedoclimatiche dei suoli, si protrae fino al 31 dicembre. Le olive vanno molite entro 48 ore dalla raccolta. Le caratteristiche che l'olio extravergine di oliva D.O.P. Colline salernitane presenta sono: colore da verde a giallo paglierino più o meno intenso, odore fruttato medio alto, sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante. E' confezionato in recipienti di vetro o banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri.

 

- Allegato delle non conformità

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4

- Modello sostitutivo ricevuta conferimento olive

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1897 del 29/10/2004 pubblicato su G.U.C.E. n. 328 serie L del 30/10/2004

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Cartoceto è prodotto con olive delle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, presenti da sole e/o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere, inoltre, in misura non superiore al 30% le cultivar Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola. La zona di produzione comprende il territorio di alcuni comuni in provincia di Pesaro Urbino. La raccolta non deve protrarsi oltre il 25 novembre di ogni anno. La resa massima di olive per ettaro è di 9000 Kg nei nuovi impianti, 7500 in quelli tradizionali. Negli oliveti promiscui la resa non deve superare i 20 Kg per pianta. All'atto dell'immissione al consumo il prodotto presenta colore da verde a giallo, odore fruttato con sentore di erbaceo e talora note di mandorla verde e mela acerba.

- Piano dei controlli
- Allegato delle Non Conformit
- Elenco terreni DOP Cartoceto
- Domanda di adesione al sistema di controllo
- Domanda di adesione (frantoiani, confezionatori, intermediari)
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento
- Tariffario
- Ricevuta conferimento olive

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 e successivamente modificata con Reg. (UE) n. 23/2012 del 11 gennaio 2012 pubblicato su G.U.U.C.E. n. 009 serie L del 13 gennaio 2012.

L’olio extravergine di oliva D.O.P. Dauno è suddiviso in 4 diverse menzioni geografiche “Alto Tavoliere”, “Basso Tavoliere”, “Gargano” e “Sub-Appennino”. Le varietà da cui si ottiene sono la Peranzana, la Coratina, l’Ogliarola Garganica e la Rotondella in proporzioni diverse a seconda della menzione. La zona di produzione comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni della provincia di Foggia. La produzione massima di olive per ettaro varia da 10.000 a 8.000 kg a seconda della menzione. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta entro il 30 gennaio di ogni anno. Al consumo l'olio presenta colore dal verde al giallo, odore fruttato (leggero o medio con sensazione erbacea, mandorlato dolce o frutta fresca a seconda della menzione), sapore fruttato.

 

Piano dei controlli
- Allegato delle non conformità
Domanda di adesione MDC3
Domanda di adesione MDC4
Modello sostitutivo “ricevuta conferimento olive”
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 2107 del 04/10/1999 pubblicato su G.U.C.E. n. 258 serie L del 05/11/1999

L'olio extravergine di oliva Lametia D.O.P. è ottenuto da olive della varietà Carolea, in misura non inferiore al 90%, più altre cultivar locali. La zona di produzione corrisponde all'intero territorio della Piana di Lamezia e quindi comprende diversi comuni della provincia di Catanzaro. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 130 quintali negli oliveti specializzati, mentre è accertata annualmente dalla Regione Calabria per gli oliveti promiscui o consociati in funzione della superficie olivetata. La raccolta è effettuata dall'inizio dell'invaiatura e si protrae fino al 15 gennaio. Le olive vanno molite entro due giorni dalla raccolta. Al consumo l'olio extravergine di oliva D.O.P. Lametia presenta colore da verde a giallo paglierino, odore fruttato, sapore delicato di fruttato. E' immesso al consumo in recipienti di vetro o banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri.

 

- Allegato delle Non Conformità DOP Lametia
- MDC3 Olio Lametia
- MDC4 Olio Lametia
- MDC7 Olio Lametia
- PdC_Olio Lametia
- Ricevuta conferimento olive Olio Lametia
- TPR Lametia

D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1257/2003 del 15/07/2003

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Molise è ottenuto dalle varietà di olivo presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto e Leccino; il restante 20% è costituito congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti varietà autoctone: Paesana bianca, Sperone di gallo, Olivastro e Rosciola. 
La zona di produzione comprende i territori dei comuni: Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campo- marino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castel- petroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colle torto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant' Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo. 
La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati e intensivi, destinata alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta «Molise», non dovrà superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantità totale di olive prodotte non dovrà essere superiore a 60 quintali per ettaro e quella media per pianta non superiore a 60 Kg. 
La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura, che varia in funzione dell'andamento stagionale. 
All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta «Molise» dovrà presentare colore giallo – verde, odore fruttato da leggero a medio, sapore fruttato delicato con sentore di amaro e piccante.

- Piano dei Controlli
- Allegato delle NC
- MDC3
- MDC4
Tariffario

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1491 del 25/08/2003 pubblicato su G.U.C.E. n. 214 serie L del 26/08/2003

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Monte Etna è ottenuto dalle seguenti varietà: Nocellara Etnea in misura non inferiore al 65%, Moresca, Tonda Iblea, Ogliarola Messinese, Biancolilla, Brandofino, Olivo di Castiglione. La zona di produzione comprende alcuni comuni delle province di Catania, Messina ed Enna. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare 10.000 Kg. Le olive devono essere raccolte dall'inizio dell'invaiatura ed entro la seconda decade di gennaio. All'atto dell'immissione al consumo l'olio Monte Etna presenta colore giallo oro con riflessi verdi, odore di fruttato leggero, sapore fruttato, con sensazione leggera di amaro e piccante.

 

- Piano dei controlli
- Allegato delle non conformità
- Domanda di adesione MDC3
- Domanda di adesione MDC4
- Modello sostitutivo “ricevuta conferimento olive”
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 2325 del 24/11/1997 pubblicato su G.U.C.E. n. 322 serie L del 25/11/1997

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Monti Iblei è suddiviso in 8 diverse menzioni geografiche "Monte Lauro", "Val d'Anapo", "Val Tellaro", "Frigintini", "Gulfi", "Valle dell'Irminio", "Calatino", "Trigona Pancali". Le varietà da cui si ottiene sono la Tonda Iblea, la Moresca e la Nocellara Etnea, in proporzioni diverse a seconda della menzione. La zona di produzione comprende le province di Siracusa, Ragusa e Catania. La produzione massima di olive di olive per ettaro è pari a 10.000. La raccolta avviene dall'invaiatura e si protrae fino al 15 gennaio di ogni anno. Le olive vanno molite entro due giorni dalla raccolta. Al consumo l'olio presenta colore verde, odore fruttato (leggero, medio o intenso a seconda della menzione) con sentore di erba, sapore fruttato con sensazione di piccante.

 

- Piano dei controlli
- Allegato delle non conformità
- Domanda di adesione MDC3
- Domanda di adesione MDC4
- Modello sostitutivo “ricevuta conferimento olive”
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata Reg. (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Sabina è ottenuto dalle varietà di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti di Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. La zona di produzione coincide con alcuni comuni della provincia di Rieti e della provincia di Roma. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 01 ottobre al 31 gennaio di ogni campagna olivicola. La resa massima di olive per ettaro non deve superare i 6.300 kg negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata. La resa massima di olive in olio non può superare il 25 % in peso. Al consumo il prodotto presenta colore giallo-verde con sfumature oro, odore di fruttato, sapore fruttato, vellutato, uniforme aromatico dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi.

- Allegato delle non conformità

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4

- Modello sostituivo ricevuta conferimento olive

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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L’olio extra vergine di oliva Dop “Sardegna” è iscritto nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette con Reg. Ce n.148 della Commissione europea del 15/02/2007

L’olio extra vergine di oliva Dop “Sardegna” deve essere ottenuto dalle varietà, da sole o congiuntamente, di seguito indicate: per almeno l’80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio, che comunqe non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.

La zona di produzione, di trasformazione delle olive destinate ad ottenere l’olio extra vergine di oliva Dop “Sardegna” e di imbottigliamento comprende i territori dei comuni delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, cosi come specificati all’art. 2 del Disciplinare di Produzione.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva Dop “Sardegna” deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, nell’arco di tempo compreso tra l’inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. La produzione massima di olive è di 120 quintali per ettaro. Le olive devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta. La resa massime delle olive in olio è del 22%.

L’olio extra vergine di oliva Dop “Sardegna” all’atto dell’immissione in consumo risponde alle seguenti caratteristiche organolettiche: Colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo; Odore di fruttato; Sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante. 

 

- Piano dei controlli 
- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta - Olivicoltori

- Domanda di adesione al sistema di controllo del prodotto a Denominazione Protetta - Frantoiani/Confezionatori/Intermediari
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento Olio Dop "Sardegna"
- Ricevuta conferimenti olive olio extravergine di oliva Dop "Sardegna"
- Tariffario per l'Adesione ed il Mantenimento al Sistema di Controllo

 

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L’Olio extra vergine di oliva DOP Terre Tarentine è stata iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette con provvedimento ministeriale del 22/11/2004 pubblicato su G.U. n° 291 del 13/12/2004

L’Olio extra vergine di oliva DOP “Terre Tarentine” deve essere ottenuto dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente negli olievti della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio in misura non inferiore all’80% in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione

La zona di produzione, di trasformazione delle olive destinate ad ottenere l’Olio extra vergine di oliva DOP Terre Tarentine e di imbottigliamento comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: Territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera A, Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.

L’olio extra vergine di oliva DOP “Terre Tarentine” all’atto dell’immissione in consumo presenta le seguenti caratteristiche: colore giallo verde, fluidità media, sapore fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’Olio extra vergine di oliva DOP “Terre Tarentine” viene effettuata a partire dal mese di ottobre e non può protrarsi oltre gennaio.

La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali. Il trasposrto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte e possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura. La resa massima delle olive in olio non può superare il valore del 22%

- Piano dei controlli
- Allegato delle Non Conformità
- Elenco terreni DOP Terre Tarentine
- Domanda di adesione (olivicoltori)
 - Domanda di adesione (frantoiani, confezionatori, intermediari)
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento
- Tariffario
- Ricevuta conferimento olive

 

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D.O.P. registrata Reg. (CE) n. 1623/05 della Commissione del 4 ottobre 2005

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Tuscia è ottenuto dalle varietà di olive Frantoio, Caninese e Leccino presenti per almeno il 90% da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. E' ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varietà. La zona di produzione coincide con alcuni comuni della provincia di Viterbo. Nel suo insieme la zona della D.O.P. "Tuscia" comprende i territori dei seguenti Comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canapina, Capodimonte, Capránica, Caprarola, Carbognano, Castel S.Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana^ Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Grado li, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (solo in parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S.Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (solo in parte) Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S.Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano. La raccolta delle olive, manuale o meccanica, può protarsi non oltre il 20 dicembre per cultivar precoci (leccino, frantoio, maurino, pendolino, ecc...) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (caninense, moraiolo, ecc...). La resa massima di olive per ettaro non deve superare i 9.000 kg negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive non può superare i 90 kg per pianta. La resa massima di olive in olio non può superare il 20 %. Al consumo il prodotto presenta colore verde smeraldo con riflessi dorati, odore di fruttato, sapore fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante.

Avviso Importante:
Modifica conto corrente Agroqualità S.p.A., per maggiori informazioni clicca qui

- Piano dei controlli
- Allegato delle Non Conformità
- Elenco terreni DOP Tuscia
- Domanda di adesione (olivicoltori)
- Domanda di adesione (frantoiani, confezionatori, intermediari)
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento
- Tariffario
- Ricevuta conferimento olive

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 138 del 24/01/2001 pubblicato su G.U.C.E. n. 23 serie L del 25/01/2001

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Val di Mazara si ottiene dalle cultivar Biancolilla, Nocellara del Belice e Cerasuola, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Le altre cultivar ammesse, in misura non superiore al 10%, sono la Giaraffa, la Santagatese, l'Ogliarola Messinese. La zona di produzione comprende l'intera provincia di Palermo ed alcuni comuni della provincia di Agrigento. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare 8000 Kg negli oliveti specializzati e 6000 Kg negli oliveti promiscui. La raccolta avviene a partire dall'invaiatura e si protrae fino al 30 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. All'atto dell'immissione al consumo il prodotto presenta colore giallo oro, con sfumature di verde intenso, profumo fruttato, sapore fruttato, vellutato con retrogusto dolce.

- Piano dei controlli
- Allegato delle Non Conformità
- Elenco terreni
- Domanda di adesione (olivicoltori)
- Domanda di adesione (frantoiani, confezionatori, intermediari)
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento
- Tariffario
- Ricevuta conferimento olive

 

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D.O.P. registrata Reg. (CE) n. 1486 del 20/08/2004 pubblicato su G.U.C.E. n. 273 serie L del 21/08/2004

L'olio extravergine di oliva D.O.P. Valle del Belice è ottenuto da olive della cultivar Nocellara del Belice, presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre cultivar che possono concorrere sono Biancolilla, Buscionetto, Cerasuola, Giarraffa, Ogliarola Messinese, Santagatese. La zona di produzione coincide con alcuni comuni della provincia di Trapani. La raccolta delle olive avviene da ottobre a dicembre. La resa massima di olive per ettaro non deve superare i 10.000 Kg negli oliveti specializzati. In quelli promiscui, invece, non è possibile superare i 60 Kg per pianta. Al consumo il prodotto presenta colore da verde a giallo con riflessi verdognoli, odore fruttato di oliva da acerbo a maturo, sapore fruttato con note di amaro e di piccante.

- Piano dei controlli
- Allegato delle Non Conformità
- Elenco terreni DOP Valle del Belice
- Domanda di adesione (olivicoltori)
- Domanda di adesione (frantoiani, confezionatori, intermediari)
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento
- Tariffario
- Ricevuta conferimento olive

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 203 del 10/3/2010 disciplinare pubblicato su G.U. C.E. n. 61 del 11/03/2010

L'olio extravergine di oliva Irpinia Colline dell’Ufita D.O.P. è ottenuto da olive della varietà «Ravece» in misura non inferiore al 60%; «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.
Gli impianti realizzati successivamente alla data di riconoscimento della denominazione da parte della U.E., devono essere di tipo specializzato con l'utilizzazione di almeno l'85% della varietà: «Ravece». La zona di produzione si estende nell’area che dà il nome alla denominazione e comprende comuni ubicati nella provincia di Avellino; i suoli più diffusi ove vegetano gli oliveti sono i terreni che derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti. La produzione massima di olive non può superare i 60 kg a pianta.
La raccolta è effettuata all'inizio dell'invaiatura, ad inizio autunno ed entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. Le olive vanno molite entro 48 ore dalla raccolta. Le caratteristiche che l'olio extravergine di oliva D.O.P. Irpinia colline dell’Ufita presenta sono: colore da a giallo paglierino a verde più o meno intenso. Gusto ed aroma sono così definiti:
Descrittore * Mediana
Difetti 0
Fruttato di oliva 3 – 6
Amaro 2 – 6
Piccante 2 – 6
Pomodoro 2 – 5

E' confezionato in bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5

 

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4

- Modello sostitutivo ricevuta conferimento olive

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1065/1997 disciplinare pubblicato su G.U. n. 193 serie generale del 20/08/1998

L'olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina D.O.P. è ottenuto da olive della varietà, in misura non inferiore all’65%: Ogliarola o Minucciola; Rotondella, Frantoio, Leccino da sole o congiuntamente in misura non superiore al 35%. Altre cultivar presenti nella zona, possono essere presenti in misura non superiore al 20%.
Gli impianti realizzati successivamente al 12.06.1997, data di approvazione del Reg. CE, devono essere di tipo specializzato
La zona di produzione si estende lungo tutta la penisola sorrentina, a partire da Castellammare di Stabia comprendendone tutti i comuni, fino a Capri. nella provincia di Napoli; i suoli più diffusi ove vegetano gli oliveti sono situati su terreni di origine dolomitica, frammisti a materiale piroclastico incoerente quale ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio e calcio. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 90 quintali negli oliveti specializzati.
La raccolta è effettuata all'inizio dell'invaiatura, ad inizio autunno ed in funzione delle condizioni pedoclimatiche dei suoli, si protrae fino al 31 dicembre. Le olive vanno molite entro il secondo giorno dalla raccolta. Le caratteristiche che l'olio extravergine di oliva D.O.P. penisola sorrentina presenta sono: colore da verde a giallo paglierino più o meno intenso, odore fruttato, sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante. E' confezionato in recipienti di vetro o banda stagnata di capacità non superiore a 5 litri.

 

- Allegato delle non conformità

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4

- Modello sostitutivo ricevuta conferimento olive

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1361 del 19/12/2011 disciplinare pubblicato su G.U. C.E. n. 2011/C/108 del 07/04/2011

L'olio extravergine di oliva Terre Aurunche D.O.P. è ottenuto da olive della varietà : Sessana, per non meno del 70%, Corniola, Itrana e Tenacella per non più del 30%
La zona di produzione si estende dalla citta da cui prende nome l’area, Sessa Aurunca, ruotando sulle pendici del Roccamonfina fino alla piana interna e comprende tutti comuni della provincia di Caserta La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti è di 10 tonnellate per ettaro. La produzione massima di olive per pianta è di 40 chilogrammi.
La raccolta è effettuata all'inizio dell'invaiatura, ad inizio autunno ed entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive vanno molite entro 48 ore dalla raccolta. Le caratteristiche che l'olio extravergine di oliva D.O.P. Terre Aurunche presenta sono: colore giallo/verde. Le caratteristiche organolettiche sono:
Descrittore Mediana
Difetti 0
Fruttato Intensità tra 30% e 70%
Amaro Intensità tra 30% e 70%
Piccante Intensità tra 30% e 70%
Carciofo 2 - 4
Mandorla 1 – 3
E' confezionato in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto

- Allegato delle non conformità

- Domanda di adesione MDC3

- Domanda di adesione MDC4 

- Modello sostituivo ricevuta conferimento olive 

- Piano dei controlli

- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1904 del 7/09/2000 pubblicato su G.U.C.E. serie L n. 228 del 8/09/2000

La denominazione di origine protetta "La Bella della Daunia", designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero ottenute dalla varietà di olivo la “ Bella di Cerignola”. La zona di produzione della denominazione di origine protetta “La Bella della Daunia”, comprende in provincia di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta Nova, Stornarella e Trinitapoli e gli interi agri di San Ferdinando e Stornara. Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici. I sistemi di potatura annuale, le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionali della zona. Le olive verdi destinate alla produzione della DOP “La Bella della Daunia” devono subire un processo di trasformazione con Sistema Sivigliano, mentre le olive nere subiscono un processo di trasformazione con Sistema Californiano.

- Dispositivo di controllo rev.08 del 24/11/09
- Tabella dei controlli rev. 01 del 23/02/0- MDC1 rev.03 del 23/03/09
- MDC2 rev.02 del 22/03/09
- MDC3 rev.03 del 23/02/09- MDC4 rev.02 del 23/07/07

- MDC5 rev.02 del 23/02/09
- Istruzione operativa campionamento
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 134 del 20/01/1998 pubblicato su G.U.C.E. n. 15 serie L del 21/01/1998

L'oliva da tavola Nocellara del Belice D.O.P. è prodotta da olive della varietà omonima, con presenza di eventuali cloni locali e di varietà impollinatrici autoctone. La zona di produzione corrisponde al territorio amministrativo di alcuni comuni in provincia di Trapani. La densità massima di impianto è pari a 300 piante per ettaro, mentre la produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 7000 Kg. Le olive devono essere avviate alla lavorazione entro 24 ore dalla raccolta. I sistemi di lavorazione sono caratteristici e specifici, a seconda che si tratti di olive verdi o nere. All'atto dell'immissione al consumo le olive devono essere vendute in recipienti di vetro, banda stagnata o pellicole per alimenti, contenitori di plastica o terracotta.



- Domanda di adesione al sistema di controllo DOP “Nocellara del Belice” - Olivicoltore 
- Domanda di adesione al sistema di controllo DOP “Nocellara del Belice” – Trasformatori/Confezionatori/Intermediari 
- Elenco terreni olivati dedicati alla produzione per le olive DOP Nocellara del Belice 
- Dispositivo per il controllo di conformità della DP Nocellara del Belice 
- Tabella dei controlli di conformità DOP “Nocellara del Belice” 
- Tariffario per il controlo della DOP “Nocellara del Belice” 
- Richiesta analisi per lotto di confezionamento DOP “Nocellara del Belice” 
- Istruzione operativa campionamento

 

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D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 23/07/15, pubblicato in GUUE L 198/14 del 28/07/15

La zona di produzione della “Pancetta di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria

I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana.

La “Pancetta di Calabria” è ricavata dalla parte antomica specifica dei suini (sottocostato inferiore). Viene sottoposta a salatura, per un periodo da quattro a quattoridici giorni. Successivamente la pancetta viene lavata con acqua e bagnata con aceto di vino. La parte superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino e/o con gli altri ingredienti ammessi dal disciplinare. Segue quindi un periodo di stagionatura per non meno di trenta giorni.

La “Pancetta di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: forma rettangolare con uno spessore variabile tra 3 e 5 cm. Colore della parte esterna rosso, marcato dalla presenza di polvere di peperoncino. Aspetto al tsaglio roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso. Il profumo è intenso naturale. Buona la sapidità.

La “Pancetta di Calabria” può essere immessa al consumo in pezzi singoli, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci, affettato o cubettatata.

 

- Tariffario
- Dati allevamento
- Dispositivo per il controllo di conformità
- Domanda di adesione al sistema di controllo- Allevatori
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Macelli, Laboratori di sezionamento, Salumifici, Porzionatori/confezionatori
- Richiesta verifica lotti
- Tabella di conformità

 

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Dop registrata con Reg. (UE) n. 2020/974 della Commissione del 06/07/2020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 215 del 07/07/2020 

Il Pecorino del Monte Poro DOP è un formaggio prodotto con latte di pecora crudo e intero. La zona di allevamento, di produzione e di stagionatura del Pecorino del Monte Poro è rappresentata esclusivamente dai seguenti comuni della provincia di Vibo Valentia tutti appartenenti al comprensorio del Monte Poro: Joppolo, Spilinga, Zungri, Rombiolo, Nicotera, Limbadi, Zaccanapoli, Drapia, Filandari, Briatico, Ricadi, Maierato, Mileto, San Calogero, Parghelia, Pizzo Calabro, Stefanaconi, Filogaso, Tropea, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Vibo Valentia, Zambrone, Cessaniti, Ionadi, Francica
Ha una forma rotonda con facce piane, la struttura della pasta è compatta con eventuale leggera occhiatura ed il colore varia dal bianco al paglierino più o meno intenso a seconda del periodo di stagionatura. Il sapore è fragrante, pastoso con aromi di fiori selvatici, di macchia mediterranea, di fieno e con un retrogusto lievemente nocciolato 
Il Pecorino del Monte Poro Dop può essere commercializzato fresco, semistagionato e stagionato 

- Dispositivo per il controllo di conformità
- Domanda di adesione al sistema di controllo – Allevatori
- Domanda di adesione al sistema di controllo – Trasformatori/Stagionatori/Confezionatori
- Attività di confezionamento Pecorino del Monte Poro
- Attività di stagionatura Pecorino del Monte Poro
- Attività di stalla Pecorino del Monte Poro
- Attività di trasformazione Pecorino del Monte Poro
- Richiesta verifica
- Tabella dei controlli di conformità
- Dati Allevamento
- Tariffario

 

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D.O.P. registrata con Reg. (UE) n. 217/2015 del 17 febbraio 2015 pubblicato in G.U.C.E. n. 47/9 serie L del 20/02/2015

Il Pecorino delle Balze Volterrane DOP è prodotto nei comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini, Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi, ubicati in provincia di Pisa. È un formaggio prodotto esclusivamente con caglio vegetale e latte ovino crudo intero rispondente a seconda del periodo di stagionatura, a quattro tipologie: “fresco”, “semistagionato”, “stagionato”,” da asserbo”. Per i prodotti con una stagionatura superiore ai 30 giorni, parte del processo di stagionatura può avvenire in grotte di tufo, o fosse in argilla presenti nei comuni sopra citati. Al consumo il prodotto si presenta di forma cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso, la pasta varia dal bianco al paglierino più o meno intenso in base al periodo di stagionatura, il profumo ricorda il latte ed il cardo selvatico, con sentori di erbe aromatiche e fiori, il sapore risulta al primo assaggio dolce con sentori di latte e floreali con finale piccante caratteristica che varia a seconda del periodo di stagionatura.


- Dispositivo per il controllo di conformità
- Domanda di adesione al sistema di controllo – Allevatori
- Domanda di adesione al sistema di controllo – Trasformatori/Stagionatori/Confezionatori
- Richiesta verifica
- Tabella dei controlli di conformità
- Dati Allevamento
- Tariffario

 

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AVVISO: IL NUOVO DISPOSITIVO DEI CONTROLLI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE SARA' PUBBLICATO AD AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MIPAAFT
 
D.O.P. registrata con Reg. (UE) n. 1238 del 12/11/2009 pubblicato su G.U.C.E. n. 332 serie L del 17/12/2009
 
Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio è ottenuto dal frutto degli ecotipi di pomodorini della specie Lycopersicon esculentum Mill. La zona di produzione ricade nei Comuni che insistono nell’area del Vesuvio. La raccolta dei pomodorini deve essere eseguita a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 31 agosto, la produzione unitaria massima è fissata in 16 tonnellate per ettaro. Il prodotto può essere venduto: fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori; oppure può essere conservato con la caratteristica struttura a “piennolo”, sistemando i grappoli raccolti su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo, dal peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I “piennoli”, così ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato.

 

ATTENZIONE: Si rammenta che le domande di adesione al sistema di controllo dovranno essere presentate ad AGROQUALITA' S.P.A entro il e non oltre il 30 maggio complete in tutte le sue parti e degli allegati richiesti. Le domande che non rispettano tali requisiti non saranno prese in carico.

D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1263/96 del 01/07/1996 pubblicato su G.U.C.E. n. 163 serie L del 02/07/1996

Il Pomodoro (San) Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino è ottenuto da piante delle varietà (San) Marzano 2 e KIROS (ex Selezione Cirio 3). La zona di produzione corrisponde ai Comuni della zona dell’Agro-Nocerino-Sarnese e della zona Acerra-Nolano, attorno al Vesuvio. La resa massima in campo è di 80 tonnellate per ettaro e la resa in prodotto trasformato è inferiore all'80%. La raccolta dei frutti è compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e deve essere eseguita esclusivamente a mano. La Denominazione è riservata ai frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura delle bacche. Il Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino D.O.P. è confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di diversa capacità.
(per tutte le comunicazioni si invita ad utilizzare la mail dedicata sanmarzano@agroqualita.it)

 

- Disciplinare di produzione
- Elenco Produttori Agricoli Campagna 2023
- Dispositivo di controllo
- MDC2 - Dichiarazione di autoproduzione materiale vegetativo
- MDC3 - Domanda di iscrizione produttori agricoli
- Domanda di iscrizione produttori agricoli (allegato al modello MDC3)
- MDC4 - Domanda di iscrizione intermediari trasformatori etichettatori
- MDC5 - Registro ingressi materia prima
- MDC6 - Rendicontazione lotti prodotti
- MDC7 - Modulo richiesta prelievo
- MDC8 - Rendicontazione vendite trasformatori
- MDC9 - Rendicontazione vendite etichettatori
- Tabella dei controlli
- Tariffario
- Autorizzazione DM 15557 del 8 agosto 2014

 

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D.O.P. registrata con Reg. (UE) n. 121 del 09/02/2010 pubblicato su G.U.C.E. n. 38 serie L del 11/02/2010

Il Provolone del Monaco D.O.P. è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte bovino crudo proveniente da vacche allevate nei territori dei comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense. La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura utilizzando almeno il 20% di materia prima proveniente da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico e nella quota restante materia prima proveniente da bovini di razze diverse. Il periodo di stagionatura minimo è di sei mesi e la resa massima consentita è di 9 kg per ettolitro di latte trasformato. Al consumo il prodotto ha forma di melone leggermente allungato, ovvero di pera senza testina, con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg e con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il Provolone in un minimo di 6 facce, su cui è impresso il logo del prodotto.

 

- Piano dei controlli
- Disciplinare di produzione
- Domanda di iscrizione- Allevatori
- Domanda di iscrizione- Allevatori (formato Excel)
- Domanda di adesione
- Domanda di adesione(formato Excel)
- Matrice dei Controlli
- Tariffario
- Dichiarazione del metodo di separazione adottato

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 737 del 13/05/2005 pubblicato su G.U.C.E. serie L n. 122 del 14/05/2005

La Ricotta Romana D.O.P. è un prodotto fresco ottenuto da latte di pecora intero. La materia prima è costituita dal siero di latte intero delle razze Sarda, Comisana, Sopravvissana  e Massese (e i loro relativi incroci). All'atto dell'immissione al consumo la Ricotta Romana presenta una pasta bianca, a struttura grumosa; il sapore è dolciatro di latte; la pezzatura massima è pari a 2 kg e si caratterizza per un contenuto lipidico minimo del 40% sulla materia secca. Il siero impiegato nella produzione della Ricotta Romana DOP deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Anche le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento devono avvenire in tale ambito territoriale.


- Dispositivo di controllo rev.01 del 09/03/10
- Tabella dei controlli rev.01 del 09/03/10- MDC1 rev.00 del 05/05/09
- MDC2 rev.00 del 05/05/09
- MDC3 rev.01 del 09/03/10
- MDC4 rev.00 del 05/05/09
- MDC5 rev.00 del 05/05/09
- Dati allevamento rev.00 del 05/05/09
- Istruzione operativa campionamento
- Tariffario 

 

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D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 02/07/15, pubblicato in GUUE L 176/3 del 07/07/15

La zona di produzione della “Salsiccia di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria

I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana.

La “Salsiccia di Calabria” è ottenuta con l’impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura non inferiore al 50%, della carne della coscia, nella misura non superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali.

La percentuale di lardo contenuto nell’impasto deve essere compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.

L’impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella cartteristica forma ad “U”. Segue un periodo di stagionatura per non meno di 30 giorni

Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l’insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm.

La “Salsiccia di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la forma è cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella caratteristica forma ad “U”. Al taglio risulta a grana media con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell’utilizzo nell’impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali. Il profumo è più o meno intenso naturale, la sapidità è equilibrata o più intensa (piccante).

 


- Tariffario

- Dati allevamento

- Dispositivo per il controllo di conformità

- Domanda di adesione al sistema di controllo - Allevatori

- Domanda di adesione al sistema di controllo - Macelli, Laboratori di sezionamento, Salumifici, Porzionatori/confezionatori

- Richiesta verifica lotti

- Tabella di conformità

 

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D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 23/07/15, pubblicato in GUUE L 198/15 del 28/07/15

La zona di produzione della “Soppressata di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria

I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana.

La “Soppressata di Calabria” è preparata con l’impasto della carne, tritata a medio taglio, ricavata dal prosciutto, nella misura non inferiore al 50%, e dalla spalla e/o dal filetto, nella misura non superiore al 50%, di suini non congelati, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali.

Il lardo deve essere contenuto in una percentuale variabile dal 4 al 15 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.

Il macinato è insaccato in budella di suino, forate e quindi legate a mano con spago naturale. Segue un periodo di stagionatura per non meno di 45 giorni

Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l’insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica, leggermente schiacciata, della lunghezza compresa tra 40 e 60 cm, con diametro compreso fra 4 e 8 cm.

La “Soppressata di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm. Al taglio risulta di aspetto compatto tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale o rosso vivace uniforme a seconda dell’uso degli ingredienti naturali (pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie, e aromi naturali). Il sapore è più o meno intenso (piccante), con sapidità equilibrata.

 

- Tariffario
- Dati allevamento
- Dispositivo per il controllo di conformità
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Allevatori
- Domanda di adesione al sistema di controllo - Macelli, Laboratori di sezionamento, Salumifici, Porzionatori/confezionatori
- Richiesta verifica lotti
-Tabella di conformità

 

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D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 205 del 04/02/2005 pubblicato su G.U.C.E. n. 33 serie L del 05/02/2005

Lo Zafferano di San Gimignano D.O.P. è costituito dalla parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli stimmi dei fiori provenienti dalla coltivazione del bulbo-tubero del "Crocus sativus L.", pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle Iridacee. La zona di produzione corrisponde al territorio di San Gimignano. I fiori sono raccolti a mano nelle prime ore mattutine tra ottobre e novembre. Successivamente sono sottoposti alla mondanatura, ovvero alla separazione della parte di colore rosso aranciato degli stimmi. A questo punto gli stimmi sono essiccati tramite una brace, al sole o con forni elettrici e conservati, quindi, in recipienti di vetro chiusi ermeticamente.  Al consumo lo zafferano deve rispondere ai valori previsti dal disciplinare per potere colorante, amaricante e aromatico safranale. Il prodotto deve essere confezionato a mano e posto in commercio in fili in confezioni di peso variabile tra 0,1 e 1 grammo.


- Dispositivo di controllo rev. 03 del 08/02/05
- Tabella dei controlli rev. 03 del 08/02/05
- MDC1 rev.01 del 07/02/05
- MDC2 rev.02 del 08/02/05
- MDC3 rev.01 del 08/02/05
- MDC4 rev.02 del 08/02/05
- MDC5 rev.02 del 08/02/05
- MDC6 rev.02 del 08/02/05
- Elenco terreni rev.02 del 08/02/05
- Tariffario

 

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Agroqualità S.p.A. V.le Cesare Pavese 305 - 00144 Roma