Verifica emissioni di gas fluorurati

Regolamento UE 517/2014: verifica della dichiarazione di conformità e della comunicazione annuale

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 rafforza le misure esistenti in materia di gas fluorurati a effetto serra introducendo una serie di modifiche di ampia portata che mirano a ridurre significativamente le emissioni. 

Gli importatori devono assicurarsi che tutti i idrofluorocarburi precaricati nelle apparecchiature siano stati considerati all'interno del sistema di quote di idrofluorocarburi, registrarsi nell’apposito registro, redigere una o più dichiarazioni di conformità al momento dell'importazione di una spedizione di apparecchiature per l'immissione in libera pratica e garantire che la conformità sia pienamente documentata e verificata. 

RINA fornisce il servizio di verifica della dichiarazione di conformità di cui all’art. 14 o della comunicazione annuale di cui all’art. 19 come richiesto dal Regolamento. 

Perchè scegliere RINA?

RINA è impegnata da tempo nel sostenere le aziende di fronte ai rigorosi standard normativi e, grazie alla sua esperienza pluriennale e consolidata nel settore, è un ente di verifica Eu ETS accreditato da ACCREDIA dal 2013 (certificato di accreditamento n. 0002 VV) e riconosciuto dall’Autorità Nazionale Competente dal 2005 e pertanto abilitato alle verifiche in questo ambito. 

Iter di verifica

L’iter di verifica è rappresentato dai seguenti step:

- Apertura del contratto con il cliente: accettazione dell'offerta formulata a seguito del ricevimento del questionario informativo;
- Attività di verifica: verifica della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 14 o della comunicazione annuale di cui all’articolo 19, delle metodologie di raccolta dati e di calcolo;
- Reporting: stesura del rapporto interno di verifica e predisposizione del rapporto finale di verifica;
- Revisione tecnica indipendente delle attività di verifica svolte.

I nostri esperti rispondono alle domande più frequenti

I gas fluorurati sono idrofluorocarburi, perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas ad effetto serra, che contengono fluoro. Appartengono a questa categoria anche alcune miscele. 
Il Regolamento (UE) n. 517/2014 si concentra sulla gestione delle sostanze quali i clorofluorocarburi (CFC), gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC), che vengono utilizzate in vari settori, tra cui il raffreddamento, la climatizzazione e la produzione di apparecchiature elettriche.

Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2018, gli importatori di apparecchiature precaricate con HFCs devono sottoporre a verifica la dichiarazione di conformità richiesta dall’articolo 14.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, gli importatori, i produttori e gli esportatori di HFCs (quando l’immissione in commercio supera le 10000 tonnellate di CO2eq) devono sottoporre a verifica la comunicazione annuale, richiesta dall’articolo 14. 

Focus normativo 

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 è una legislazione dell'Unione Europea che riguarda le sostanze che danneggiano lo strato di ozono e i gas a effetto serra fluorurati. Questo stabilisce normative e requisiti per il controllo e la riduzione delle emissioni di queste sostanze nell'ambiente al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. Il regolamento stabilisce requisiti specifici per la gestione, la manutenzione e la dichiarazione delle attività legate a queste sostanze, al fine di garantire il rispetto delle normative ambientali e la transizione verso alternative più sostenibili.

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