Verifica periodica su ascensori

La verifica in conformità al DPR 162/99 e s.m.i. è un servizio rivolto ai titolari per la sicurezza ed efficienza degli impianti

I titolari di impianti ascensori possono beneficiare del servizio di verifica biennale su tutte le categorie di ascensori e montacarichi in servizio privato (art. 13 DPR 162/99 e s.m.i.), così da accertare:

Effettuiamo inoltre il servizio di verifica straordinaria (artt. 12 e 14 DPR 162/99 e s.m.i.) nei seguenti casi:

Certificazioni per edifici particolari

RINA offre il servizio di certificazione di Accordo Preventivo (art. 17- bis del DPR n° 162/99 e s.m.i.) ai proprietari di edifici in cui dovrà essere installato un ascensore, qualora in seguito a vincoli naturali, strutturali, regolamentari o per diritti di terzi, risulti indispensabile il ricorso alla deroga sugli spazi in restata o in fossa.

Con tale servizio, rilasciamo un Certificato che attesta l’idoneità delle misure alternative che verranno adottate.

Iter di verifica

Per aver riscontro della validità dei verbali emessi da RINA è possibile richiedere informazioni direttamente all’indirizzo email ascensori.certificazione@rina.org.

FAQ

Chi deve presentare la richiesta di verifica periodica o straordinaria?
Gli obblighi relativi alle verifiche periodiche e straordinarie ricadono sul proprietario o legale rappresentante (es. Amministratore del condominio).

Da quando decorre la periodicità delle verifiche?
Dalla data di messa in esercizio dell’ascensore, in genere si fa riferimento alla data della Dichiarazione di Conformità.

Risorse

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