Marcatura CE segnaletica stradale verticale

La conformità legale della segnaletica stradale verticale in commercio nell'UE obbligatoria dal 1 gennaio 2013

Prodotti e componenti oggetto della marcatura CE:


Focus normativo

La conformità della segnaletica stradale verticale permanente, commercializzata nei paesi dell’UE, va dimostrata attraverso le prove iniziali di tipo FPC (Factory Production Control).
Per tali verifiche il produttore si deve affidare ad un Organismo Notificato indipendente che,  a valle dei controlli, rilascia il Certificato di costanza della prestazione del prodotto e permette di apporre la marcatura CE alla segnaletica verticale permanente.
Dal 1° gennaio 2013 la marcatura CE deve essere ottenuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR), in conformità alle norme EN 12899 e al mandato M/111 conferito dalla Commissione Europea al CEN (Comitato Europeo di Normazione), che stabilisce i criteri di applicazione delle norme armonizzate alle attrezzature fisse per la circolazione stradale.

Iter di certificazione


Perché RINA?

RINA è Organismo Notificato di certificazione del prodotto, abilitato a operare per le seguenti norme armonizzate:


FAQ

Per la commercializzazione del segnale è sufficiente la Marcatura CE?
Oltre all’applicazione della marcatura CE, il produttore deve redigere e fornire copia della Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Il solo supporto del segnale stradale deve essere marcato CE?
La marcatura CE riguarda il pannello, ossia la struttura che comprende il supporto, gli elementi di rinforzo e i fissaggi.

La segnaletica temporanea di cantiere è oggetto di marcatura CE?
No, solo la segnaletica stradale verticale permanente deve essere marcata CE.

Le prove iniziali di tipo possono essere eseguite dal produttore?
No, l’esecuzione delle prove di tipo è compito e responsabilità dell’Organismo Notificato.

Risorse

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