Certificazione Organismi di Attestazione FGAS

Regolamento (CE) n. 307/2008: ottieni la certificazione nell’ambito dei gas fluorurati con RINA

Certificazione Fgas Organismi di Attestazione

Gli Organismi di Attestazione (OdA) svolgono un ruolo fondamentale per garantire la formazione e la necessaria attestazione delle persone incaricate del recupero dei gas fluorurati a effetto serra, in particolare di coloro che operano negli impianti di determinati veicoli a motore.  

RINA è stato designato dal Ministero Ambiente e Sicurezza energetica come organismo per il rilascio della certificazione degli Organismi di Attestazione in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008. Il nostro obiettivo è di garantire che gli OdA ricevano la certificazione necessaria per svolgere il loro ruolo in conformità all'art. 6 del DPR 146/2018, che prevede che:  

- l’OdA sia certificato da un ente di certificazione accreditato e designato dal Ministero, come RINA; 

- l'OdA trasmetta all’ente di certificazione i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato entro dieci giorni dalla data del rilascio; 

- l’ente di certificazione inserisca nel Registro telematico nazionale i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato di formazione entro dieci giorni lavorativi. 

Ci impegniamo per facilitare e semplificare il processo di certificazione per gli OdA FGAS, fornendo loro un supporto completo e affidabile per operare con successo nel settore, nel rispetto rigoroso delle normative vigenti. 

Iter di certificazione 

- Apertura contratto: accettazione della proposta tecnico/economica formulata a seguito della richiesta da parte dell’OdA; 

- Esame documentale propedeutico alla verifica del possesso dei prerequisiti necessari per poter pianificare le successive verifiche “in campo”; 

- Verifica di certificazione “in campo”, durante la quale sarà verificata l’erogazione di un corso, comprese le esercitazioni pratiche. In caso di esito positivo delle attività previste, sarà rilasciato un certificato con validità di 10 anni.  

La certificazione deve essere rinnovata ogni 10 anni dall’emissione della certificazione iniziale. Inoltre, è prevista una verifica documentale annualmente.  

Perché scegliere RINA?

Siamo un ente di certificazione designato e accreditato da ACCREDIA per il rilascio della certificazione agli Organismi di Attestazione (OdA) FGAS. Offriamo una copertura capillare su tutto il territorio, garantendo accessibilità e supporto grazie alla nostra presenza diffusa. Il nostro servizio di certificazione opera in regime di accreditamento ACCREDIA, assicurando la qualità e la competenza dei nostri processi. 

I nostri esperti rispondono alle domande più frequenti

Vengono eseguiti controlli approfonditi per garantire che l'organizzazione mantenga gli standard richiesti per la certificazione. Questi controlli includono la revisione dei documenti, delle procedure e delle pratiche dell'organizzazione, nonché l'analisi delle prestazioni e la verifica del rispetto degli standard stabiliti. Parte di questo processo di verifica può essere dedicato all'esame dell'erogazione di corsi, inclusi gli esercizi pratici, per garantire che la formazione e le competenze del personale siano allineate con gli standard richiesti.
L’OdA certificato dovrà inviare a RINA evidenze documentali che dimostrino il costante aggiornamento dei seguenti aspetti: 

- aggiornamento della "Progettazione del Corso di formazione" secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 

- elenco aggiornato del personale tecnico coinvolto nei corsi di formazione 

- le procedure operative per garantire la corretta gestione dell'intero processo di attestazione (le modalità di richiesta da parte delle persone che intendono conseguire l’attestato, le modalità per la trasmissione a RINA degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell’attestato e la gestione dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei).  
L'organismo di attestazione rilascia un attestato di formazione al personale che ha completato il corso formativo, nel quale vengono richieste le seguenti conoscenze e competenze di base:  
 
- Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale, conoscenza dei gas fluorurati utilizzati come refrigeranti e familiarità con la normativa ambientale pertinente. 

- Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra, conoscenza delle procedure di recupero e capacità di manipolare e utilizzare l'apparecchiatura di recupero in sicurezza. 

Focus normativo  

La certificazione agli Organismi di Attestazione (OdA) FGAS è rilasciata in osservanza al Regolamento (CE) n. 307/2008, introdotto per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale. In questo contesto, l'attività degli Organismi di Attestazione (OdA) FGAS è regolamentata per garantire che le persone coinvolte nel recupero di tali gas siano formate e certificate adeguatamente. 

Questo processo avviene in conformità con il Regolamento (UE) n. 517/2014, il quale ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell’UE, e il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146, il quale rappresenta la trasposizione in Italia del Regolamento (UE) n. 517/2014 e stabilisce le norme nazionali in materia di gestione dei gas fluorurati a effetto serra.  

In sintesi, questi regolamenti definiscono le normative europee e nazionali che regolano l'uso, la gestione, la formazione e la certificazione degli operatori che lavorano con gas fluorurati a effetto serra, come quelli coinvolti nel recupero dei gas da impianti di veicoli a motore.   

Potrebbero interessarti anche