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Vini Piemonte

Scopri come ottenere la certificazione dei vini DOC e DOCG prodotti nell’Alto Piemonte

Certifichiamo 11 vini di qualità prodotti nella zona dell’Alto Piemonte: 2 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e 9 DOC (Denominazione di Origine Controllata). Entrando nel dettaglio della singola DO puoi verificare tutti i requisiti del disciplinare di produzione, necessari per ottenere la certificazione dei tuoi vini di qualità

Sorteggi

Documenti

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 18 luglio 1969 (G.U. n° 226 del 5.09.1969), modificato con D.D. 23.04.2008 (G.U. n° 116 del 19.05.2008) e D.D. 4.06.2010 (G.U. n° 145 del 24.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 70-90%, Vespolina e/o Uva rara (Bonarda novarese) 10-30%

Zona di produzione:
intero territorio del comune di Boca e parte di quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco, sulla sponda sinistra del fiume Sesia, in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 300 e 550 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 8 t/ha (56 hl/ha); 7,2 t/ha (la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 7 anni, pari a 50,4 hl/ha)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 9 aprile 1979 (G.U. n° 285 del 18.10.1979), modificato con D.D. 12.07.2010 (G.U. n° 176 del 30.07.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 50-80%, Croatina massimo 30%, Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina massimo 20%

Zona di produzione: territorio dei comuni di Masserano, Brusnengo, Curino Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo, nelle province di Vercelli e Biella, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 200 e 600 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo luglio 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita: 7,5 t/ha (52,5 hl/ha); 6,7 t/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 7 anni, pari a 47 hl/ha: se il vigneto ha età inferiore a 7 anni, la resa è ridotta a t/ha di uva: 4 al 3° anno, 4,7 al 4° anno, 5,4 al 5° anno e 6 al 6° anno)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici : riconosciuto con D.D. 27 settembre 2011 (G.U. n° 243 del 18.10.2011)

Uve : Gamba rossa (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte (massimo 10%)

Zona di produzione : intero territorio dei comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole d’Asti, in provincia di Asti, da vigneti di giacitura collinare ubicati ad altitudine non inferiore a 150 e non superiore a 450 metri s.l.m.

Densità di impianto : non inferiore a 4.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 2011), con viti allevate a contro spalliera bassa e potatura a Guyot tradizionale a vegetazione assurgente

Pratiche di forzatura : tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso

Produzione massima consentita : 9 t/ha (63 hl/ha); 7,5 t/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, entrambe utilizzabili solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 7 anni, pari a 52,50 hl/ha: se il vigneto ha età inferiore a 7 anni, la resa è ridotta a t/ha di uva: 4,5 al 3° anno, 5,25 al 4° anno, 6 al 5° anno e 6,5 al 6° anno)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.M. 5 novembre 1994 (G.U. n° 280 del 30.11.1994), modificato con D.D. 4.10.2011 (G.U. n° 245 del 20.10.2011)

Tipologie: Bianco (Erbaluce al 100%); Rosso e Rosato (Nebbiolo o Spanna minimo 50%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 50%); Barbera (Barbera minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Croatina (Croatina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Nebbiolo o Spanna (Nebbiolo minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Uva rara o Bonarda novarese (Uva rara minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Vespolina (Vespolina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%)

Zona di produzione: intero territorio dei comuni di Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare ubicati ad altitudine non inferiore a 180 e non superiore a 550 metri s.l.m.

Densità di impianto:
non inferiore a 2.500 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 2011)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha pari a 70 hl/ha (Rosso, Rosato, Novello, Croatina e Barbera); 9,5 t/ha pari a 66,50 hl/ha (Bianco, Nebbiolo, Uva rara e Vespolina); 9 t/ha pari a 63 hl/ha (Barbera e Croatina con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 5,4 t/ha al 3° anno fino a 8,1 t/ha al 6° anno); 8,5 t/ha pari a 59,50 hl/ha (Nebbiolo, Uva rara e Vespolina con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 5,1 t/ha al 3° anno fino a 7,7 t/ha al 6° anno)

Scelta vendemmiale/Riclassificazione: consentite verso la Doc Piemonte Rosso, Rosato e Bianco;
possibilità di destinare alla rivendicazione della Doc Colline Novaresi i superi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione (subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 14 settembre 1996 (G.U. n° 227 del 27.09.1996), modificato con D.D. 17.02.1997 (G.U. n° 61 del 14.03.1997) e D.D. 4.10.2011 (G.U. n° 244 del 19.10.2011)

Tipologie: Bianco (Erbaluce al 100%); Rosso e Rosato (Nebbiolo o Spanna, minimo 50%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 50%); Croatina (Croatina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Nebbiolo o Spanna (Nebbiolo minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%); Vespolina (Vespolina minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre non aromatiche idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%)

Zona di produzione: intero territorio dei comuni di Gattinara, Roasio, Lozzolo e Serravalle Sesia in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese in provincia di Biella, da vigneti di giacitura collinare ubicati ad altitudine non inferiore a 200 e non superiore a 600 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 2011)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha pari a 70 hl/ha (tutte le tipologie a eccezione del Nebbiolo e la menzione Vigna); 9 t/ha pari a 63 hl/ha (Nebbiolo; Croatina e Vespolina con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 5,4 t/ha al 3° anno fino a 8,1 t/ha al 6° anno); 8,1 t/ha pari a 56,70 hl/ha (Nebbiolo con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 4,85 t/ha al 3° anno fino a 7,25 t/ha al 6° anno)

Scelta vendemmiale/Riclassificazione:
consentite verso la Doc Piemonte Rosso, Rosato e Bianco; possibilità di destinare alla rivendicazione della Doc Coste della Sesia i superi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione (subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 13 agosto 1969 (G.U. n° 279 del 13.08.1969), modificato con D.D. 4.06.2010 (G.U. n° 144 del 23.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 50-70%, Vespolina e/o Uva rara (Bonarda novarese) 30-50%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, (massimo 15%)

Zona di produzione: intero territorio dei comuni di Fara e Briona, in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 180 e 300 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 10 t/ha (70 hl/ha); 9 t/ha pari a 63 hl/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 5 anni: al 5° anno ha resa ridotta a 7,2 t/ha di uva, al 6° a 8,1 t/ha, dal 7° ha piena resa)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 20 ottobre 1990 (G.U. n° 59 del 11.03.1991) che ha sostituito il D.P.R. 9.07.1967 (G.U. n° 200 del 10.08.1967) relativo al riconoscimento della Doc del vino “Gattinara”; modificato con D.D. 7.06.2010 (G.U. n° 144 del 23.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 90-100%, con eventuale aggiunta di Vespolina (massimo 4%) e/o Uva rara (Bonarda di Gattinara) a condizione che i due vitigni non superino complessivamente il 10%

Zona di produzione: intero territorio del comune di Gattinara, in provincia di Vercelli, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 250 e 550 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 8 t/ha (56 hl/ha; 52 hl/ha al termine del periodo di invecchiamento); 7,2 t/ha (la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 7 anni, pari a 50,4 hl/ha, ridotta a 47 hl/ha al termine del periodo di invecchiamento)

Scelta vendemmiale: consentita verso la Doc Coste della Sesia, con o senza specificazione Nebbiolo o Spanna

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 29 maggio 1997 (G.U. n° 137 del 14.06.1997) che ha sostituito il D.P.R. 18.09.1969 (G.U. n° 292 del 19.11.1969) relativo al riconoscimento della Doc del vino “Ghemme”; modificato con D.D. 4.06.2010 (G.U. n° 144 del 23.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) fino al 100%, con eventuale aggiunta di Vespolina e/o Uva rara (Bonarda novarese), massimo 15%

Zona di produzione: parte del territorio dei comuni di Ghemme e Romagnano Sesia, in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 220 e 400 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 2.900 ceppi/ha (3.000 per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 8 t/ha (56 hl/ha); 7,2 t/ha (la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 5 anni, pari a 50,4 hl/ha); 3 kg/ceppo per impianti esistenti e iscritti all’Albo a giugno 2010)

Scelta vendemmiale: consentita verso la Doc Colline Novaresi Rosso e Nebbiolo

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 3 dicembre 1976 (G.U. n° 58 del 2.03.1977), modificato con D.D. 4.06.2010 (G.U. n° 145 del 24.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 85-100%, con eventuale aggiunta di Vespolina e/ Uva rara (Bonarda novarese) massimo 15%

Zona di produzione: intero territorio del comune di Lessona, in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 200 e 500 metri s.l.m.

Densità di impianto:
non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita: 8 t/ha (56 hl/ha); 7,2 t/ha pari a 50 hl/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, utilizzabile solo se accompagnata dalla qualifica Riserva e se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni: al 3° anno ha resa ridotta a 4,3 t/ha di uva, al 4° a 5 t/ha, al 5° a 5,75 t/ha, al 6° a 6,45 t/ha e dal 7° ha piena resa)

Scelta vendemmiale: consentita solo verso la Doc Coste della Sesia Rosso e Nebbiolo

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 18 luglio 1969 (G.U. n° 225 del 4.09.1969), modificato con D.D. 4.06.2010 (G.U. n° 145 del 24.06.2010)

Uve: Nebbiolo (Spanna) 50-70%, Vespolina e/o Uva rara (Bonarda novarese) 30-50%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte (massimo 10%)

Zona di produzione: intero territorio del comune di Sizzano, in provincia di Novara, da vigneti di giacitura collinare posti ad altitudine compresa tra 200 e 350 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2010)

Pratiche di forzatura: tutte vietate

Produzione massima consentita:
9 t/ha (63 hl/ha); 8,1 t/ha pari a 56,70 hl/ha (la qualifica Riserva e la menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni: al 3° anno ha resa ridotta a 4,9 t/ha di uva, al 4° a 5,7 t/ha, al 5° a 6,5 t/ha, al 6° a 7,3 t/ha e dal 7° ha piena resa)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli

Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 23 ottobre 2009 (G.U. n° 263 del 11.11.2009)

Tipologie:
Bianco (Chardonnay minimo 60%, altre uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 40%); Rosso (Nebbiolo e/o Croatina e/o Merlot minimo 60%, altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 40%); Nebbiolo (Nebbiolo minimo 85% con eventuale aggiunta di altre uve a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Piemonte, massimo 15%)

Zona di produzione:
intero territorio dei comuni di Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola e Vogogna, della provincia del Verbano-Cusio–Ossola, da vigneti di giacitura collinare e montana a quote comprese tra 160 e 1.000 metri s.l.m.

Densità di impianto: non inferiore a 3.300 ceppi/ha (allevamenti a Guyot o Cordone speronato); 1.000 ceppi/ha (allevamento a pergola), in entrambi i casi per impianti e reimpianti realizzati dopo novembre 2009, con viti allevate a pergola o a vegetazione assurgente a contro spalliera (Guyot e cordone speronato basso)

Pratiche di forzatura:
tutte vietate

Produzione massima consentita: 8 t/ha pari a 56 hl/ha (Bianco, Rosso e Nebbiolo); 7 t/ha pari a 49 hl/ha (Nebbiolo Superiore); 7,2 t/ha pari a 50,4 hl/ha (Bianco, Rosso e Nebbiolo con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 4,4 t/ha di uva al 3° anno fino a 6,5 t/ha al 6° anno); 6,3 t/ha pari a 44,1 hl/ha (Nebbiolo Superiore con menzione Vigna, utilizzabile solo se il vigneto ha un’età di impianto di almeno 3 anni, con possibilità di usufruire della piena resa solo dal 7° anno: da 3,6 t/ha di uva al 3° anno fino a 5,6 t/ha al 6° anno)

- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli