Certifichiamo 32 vini di qualità prodotti nella Regione Lazio: 1 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), 25 DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 6 IGT (Indicazione Geografica Tipica). Entrando nel dettaglio della singola DO/IG puoi verificare tutti i requisiti del disciplinare di produzione, necessari per ottenere la certificazione dei tuoi vini di qualità.
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 21 giugno 1972 (G.U. n° 217 del 22.08.1972), modificato con D.D. 5.06.1996 (G.U. n° 160 del 10.07.1996) e D.D. 2.08.2011 (G.U. n° 194 del 22.08.2011)
Uve: Aleatico minimo 95%, con eventuale aggiunta di altre a bacca nera idonei alla coltivazione nel Lazio, massimo 5%
Zona di produzione: area collinare che si affaccia sul lago di Bolsena, sul lato nord-est, e che comprende l’intero territorio dei comuni di Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo e parte del comune di Latera in provincia di Viterbo, da vigneti ubicati a un’altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 9 t/ha pari a 63 hl/ha (40,5 hl/ha il Passito)
- Disciplinare di produzione
- Piano dei controlli
Estremi giuridici: approvato con D.M. 22.11.1995 G.U. 302 - 29.12.1995, modificato con i D.M. 13.09.1996 (G.U. n° 229 - 30.09.1996), D.M. 13.08.1997 ( G.U. n° 214 - 13.09.1997), D.M. 18.04.2011 (G.U. n° 109 - 12.05.2011).
Tipologie: bianco; bianco frizzante; bianco novello; bianco passito; bianco vendemmia tardiva; rosso; rosso frizzante; rosso novello; rosato; rosato frizzante; con la specificazione del nome di uno, due o tre vitigni, anche nelle tipologie frizzante per i bianchi, rossi e rosati, passito e vendemmia tardiva limitatamente ai bianchi, novello limitatamente ai rossi e ai bianchi.
Zona di produzione: territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.
Produzione massima consentita: 21 ton/ha Colli Cimini bianco, 20 ton/ha Colli Cimini rosso e rosato e 8 ton/ha Colli Cimini passito e vendemmia tardiva
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 11 settembre 1996 (G.U. n° 222 del 21.09.1996) come Colli Etruschi Viterbesi, modificato con D.D. 3.11.2000 (G.U. n° 266 del 14.11.2000) e D.D. 20.09.2011 (G.U. n° 241 del 15.10.2011) col quale è stata integrata la denominazione in “Colli Etruschi Viterbesi” o “Tuscia”
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano, localmente detto Procanico, 40-80%, Malvasia toscana o del Lazio massimo 30%, altre a bacca bianca idonei alla coltivazione nel Lazio 0-30%); Rosso (Montepulciano 20-45%, Sangiovese 50-65%, altre a bacca nera idonei alla coltivazione nel Lazio 0-30%); Grechetto (Grechetto bianco 85-100%, altre a bacca bianca idonei 0-15%, con esclusione della Malvasia di Candia); Moscatello (Moscato bianco, localmente detto Moscatello, 85-100%, altre a bacca bianca idonei 0-15%, con esclusione della Malvasia di Candia); Procanico (Trebbiano toscano, localmente detto Procanico, 85-100%, altre a bacca bianca idonei 0-15%, con esclusione della Malvasia di Candia); Rossetto (Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto, 85-100%, altre a bacca bianca idonei 0-15%, con esclusione della Malvasia di Candia); Canaiolo (Canaiolo nero 85-100%, altre a bacca nera idonei 0-15%, con esclusione del Ciliegiolo); Greghetto (Greghetto rosso, localmente detto Greghetto, 85-100%, altre a bacca nera idonei 0-15%, con esclusione del Ciliegiolo); Merlot (Merlot 85-100%, altre a bacca nera idonei 0-15%, con esclusione del Ciliegiolo); Sangiovese (Sangiovese 85-100%, altre a bacca nera idonei 0-15%, con esclusione del Ciliegiolo); Violone (Montepulciano, localmente detto Violone, 85-100%, altre a bacca nera idonei 0-15%, con esclusione del Ciliegiolo)
Zona di produzione: intero territorio dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d’ Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina, in provincia di Viterbo, da vigneti ubicati a un’altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.
Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha (3.000 per impianti e reimpianti realizzati dopo ottobre 2011)
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 15 t/ha pari a 105 hl/ha (Bianco e Procanico); 14 t/ha pari a 98 hl/ha (Rosso, Rosato, Greghetto e Sangiovese); 13 t/ha pari a 91 hl/ha (Violone); 12 t/ha pari a 84 hl/ha (Grechetto e Rossetto); 11 t/ha pari a 77 hl/ha (Merlot); 10 t/ha pari a 70 hl/ha (Moscatello e Canaiolo) e pari a 45 hl/ha (Moscatello Passito)
Scelta vendemmiale: consentita solo verso le Doc ottenute nella stessa zona di produzione, ovvero Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, Orvieto e Vignanello
Estremi giuridici: riconosciuto con D.P.R. 3 marzo 1966 (G.U. n° 111 del 7.05.1966), modificato con D.P.R. 3.05.1989 (G.U. n° 258 del 4.11.1989) e D.D. 15.06.2009 (G.U. n° 148 del 29.06.2009)
Uve: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) 50-65%, Trebbiano giallo (localmente detto Rossetto) 25-40%, Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio 10-20%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla coltivazione nel Lazio 0-15%
Zona di produzione: territorio dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta, in provincia di Viterbo
Densità di impianto: non inferiore a 3.000 ceppi/ha (per impianti e reimpianti realizzati dopo giugno 2009); vietata la forma di allevamento a tendone
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 13 t/ha pari a 91 hl/ha (11 t/ha pari a 77 hl/ha le tipologie Classico e Spumante)
Scelta vendemmiale/riclassificazione: consentita solo verso la Doc Colli Etruschi Viterbesi
Estremi giuridici: riconosciuto con D.D. 9 agosto 1996 (G.U. n° 201 del 28.08.1996), modificato con D.D. 5.11.1996 (G.U. n° 269 del 16.11.1996)
Tipologie: Bianco (Trebbiano toscano, localmente detto Procanico, e/o Trebbiano giallo minimo 50%, Malvasia di Candia e/o Malvasia del Lazio massimo 35%, altre a bacca bianca idonei alla coltivazione nel Lazio 0-30%, a eccezione del Pinot grigio); Rosso (uve Sangiovese e Montepulciano minimo 60%, Cesanese comune fino al 25%, altre a bacca nera idonei alla coltivazione nel Lazio 0-30%)
Zona di produzione: intero territorio comunale di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara, e parte di quello dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello in provincia di Roma; intero territorio comunale di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, e parte di quello di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Caprinica in provincia di Viterbo
Densità di impianto: non inferiore a 2.500 ceppi/ha, con viti allevate a controspalliera (sono escluse le forme espanse) per impianti e reimpianti realizzati dopo agosto 1996
Pratiche di forzatura: tutte vietate, a eccezione dell’irrigazione di soccorso
Produzione massima consentita: 15 t/ha pari a 105 hl/ha (Bianco); 14 t/ha pari a 98 hl/ha (Rosso e Rosato)