La certificazione biologica rappresenta un impegno concreto verso un'agricoltura sostenibile ed etica, garantendo prodotti di qualità superiore, sani e ottenuti nel rispetto dell'ambiente. Non solo valorizza la biodiversità e l'uso esclusivo di sostanze naturali, ma promuove anche una gestione responsabile delle risorse come suolo, acqua e aria, trasformando la sostenibilità in un vero e proprio vantaggio competitivo per le aziende del settore agricolo e alimentare.
I destinatari della certificazione sono gli operatori che si occupano di produzione, preparazione, immagazzinamento, commercializzazione o importazione da paesi terzi di prodotti agricoli, sia vivi che non trasformati, oppure di prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, ottenuti attraverso il metodo dell’agricoltura biologica.
- Economia circolare: l'agricoltura biologica riduce gli sprechi, valorizzando gli scarti agricoli e ottimizzando le risorse.
- Affidabilità e tracciabilità: garanzia della filiera controllata, a partire dalla coltivazione fino alla vendita dei prodotti biologici certificati.
- Miglioramento dell’immagine aziendale: l’apposizione sui prodotti del logo della certificazione biologica dimostra l’impegno concreto nei confronti del benessere dei consumatori e della sostenibilità ambientale.
- Accesso a nuovi mercati: la certificazione biologica permette di incrementare i canali di vendita offrendo nuove opportunità di sviluppo commerciale sia in Italia che all’estero.
- compilazione del questionario informativo e successiva emissione dell’offerta personalizzata secondo le esigenze dell’azienda
- compilazione della domanda, ovvero notifica tramite SIAN o portale regionale identificando RINA come organismo di controllo (IT BIO 018) tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Nella notifica in viene dichiarato tutto ciò che compone l’azienda (strutture, terreni, animali).
- entro 90 giorni dalla data di rilascio della notifica, avverrà la visita ispettiva da parte di uno dei nostri tecnici ispettori abilitati dal MASAF. A seguito della delibera del comitato tecnico, formato da membri esperti e qualificati, RINA rilascerà il certificato attestante l’adesione e la conformità al sistema di controllo della produzione biologica.
Con uffici presenti in tutta Italia, rispondiamo tempestivamente alle esigenze delle aziende che vogliono valorizzare la loro attenzione all'ambiente.
Oltre che in Italia, possiamo certificare le produzioni biologiche da esportare direttamente nei più importanti mercati del mondo:
- in Svizzera in conformità allo standard BioSuisse;
- negli Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Tunisia e Nuova Zelanda grazie agli accordi di equivalenza stipulati dall’Unione Europea.
L’agricoltura biologica in Europa è stata regolamentata per la prima volta nel 1991 con il Regolamento n. 2092. Negli anni, i regolamenti sono stati più volte abrogati e sostituiti da nuove versioni in continuo aggiornamento. Da gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento 848/2018 insieme a diversi Regolamenti esecutivi che fissano alcune modalità di applicazione e diversi Regolamenti delegati che modificano o completano alcuni aspetti.
In Italia, la normativa europea è stata recepita tramite Decreti Ministeriali e Legislativi, come ad esempio il DL 148/2023, il quale definisce i requisiti che le aziende italiane devono assolvere per poter essere certificate e vendere il prodotto biologico.
- Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici
- Istruzione operativa per il prelievo dei campioni di prodotti ottenuti secondo il metodo biologico
I soggetti controllati possono presentare ricorso contro le valutazioni, le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato di Certificazione di RINA AGRIFOOD S.p.A. (rifiuto della domanda di certificazione, rifiuto a concedere/modificare la certificazione, notifica di NC gravi/lievi per i prodotti DOP/IGP o per i vini DOP/IGP, notifica di NC di scarsa entità/NC gravi/NC critiche per i prodotti biologici) entro trenta giorni dalla data della notifica da parte di RINA AGRIFOOD S.p.A. tramite pec.
Gli eventuali ricorsi devono essere inoltrati tramite PEC all’attenzione del Presidente della Consulta per i ricorsi, inviandoli alla casella PEC avente come indirizzo 'ricorsoagroqualita@legalmail.it'.
Ufficio Palermo – area di competenza regione Sicilia:
T. +39 347 521 6065
mail: natale.onolfo@rina.org
Ufficio Taranto – area di competenza regione Puglia:
T. +39 342 750 1447
mail: fabrizio.cavallo@rina.org
Ufficio Cosenza – area di competenza regione Calabria:
T. +39 347 521 6065
mail: natale.onolfo@rina.org
Ufficio Pescara – area di competenza regioni Marche, Abruzzo e Molise:
T. +39 338 944 4473
mail: rosella.mattoscio@rina.org
Ufficio Napoli – area di competenza regioni Campania, Sardegna e Basilicata:
T. +39 347 441 3142
mail: patrizia.capuano@rina.org
T. +39 345 616 4200
mail: gioacchino.filosa@rina.org
Ufficio Roma - area di competenza regioni Lazio, Toscana e Umbria:
T. +39 347 051 7899
mail: marilena.perrone@rina.org
Ufficio Casalecchio di Reno (BO) - area di competenza Liguria, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia:
T. +39 347 051 7899
mail: marilena.perrone@rina.org
La veridicità dei Certificati BIO può essere verificata attraverso due portali:
- Portale SIAN, in cui sono presenti i certificati degli operatori italiani
- Portale TRACES, in cui sono presenti i certificati degli operatori europei
I due portali sono consultabili sia dalle aziende per effettuare la qualifica dei fornitori che dai consumatori che vogliono essere informati sulla certificazione bio del prodotto che hanno acquistato.
Sui prodotti biologici e quelli in conversione al secondo anno, l’etichetta deve riportare:
- Il codice dell’organismo di controllo dell’operatore responsabile dell’ultima fase di produzione.
- L’origine delle materie prime agricole, indicata come «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE» o «Agricoltura UE/non UE», con la possibilità di specificare il nome di un paese o di una regione.
- Il logo biologico UE, obbligatorio con dimensioni minime di 9 mm di altezza e 13,5 mm di larghezza.
Per approfondire l’uso del logo UE, si rimanda all’allegato V del Regolamento (UE) 2018/848 e ai formati disponibili online.
Aziende produttrici di vegetali:
Le norme di produzione BIO devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di:
- colture erbacee almeno 2 anni: sono BIO le produzioni che derivano da semine dopo i 24 mesi dalla data di inizio conversione;
- colture arboree almeno 3 anni: sono BIO le produzioni che derivano da raccolte dopo i 36 mesi dalla data di inizio conversione.
Aziende zootecniche:
Le norme di produzione BIO devono essere state applicate per un periodo di conversione di:
- 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;
- 6 mesi per gli ovini, i caprini, i suini e 6 mesi per equini, bovini, bufale destinati alla produzione lattiera;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova.
In caso ci sia conversione simultanea di terreni e allevamento la conversione di due anni si applica all’intera azienda.
Non esistono prodotti zootecnici in conversione, i prodotti di origine animale sono convenzionali (anche durante il periodo di conversione) oppure biologici (al termine del periodo di conversione).