ETS 2 - Emission Trading System 2

Verifica della comunicazione annuale delle emissioni di CO2eq per i soggetti regolamentati

ets 2 - emission trading systemL’Emission Trading System 2 (ETS 2) è il nuovo sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, pensato per includere anche settori prima esclusi come il trasporto su strada, il riscaldamento degli edifici e le attività energetiche e industriali di minori dimensioni. L’obiettivo è quello di favorire una riduzione ancora più ampia delle emissioni di gas serra nell’Unione Europea.

ETS 2 si affianca all’ETS già esistente, ampliandone la portata e coinvolgendo nuovi operatori e soggetti obbligati. RINA, come ente di terza parte accreditato, esegue la verifica delle comunicazioni delle emissioni relative all’anno precedente, a partire dal 2026.

Benefici

- Conformità alle normative europee sulle emissioni di gas serra (Direttiva 2023/959/UE).
- Trasparenza e affidabilità tramite una verifica indipendente di un ente terzo. 

Come funziona il processo di verifica?

L’iter di verifica segue i seguenti step:

- Apertura contratto con cliente: accettazione dell'offerta formulata a seguito del ricevimento del questionario informativo.
- Verifica documentale: analisi strategica e dei rischi, valutazione della comunicazione delle emissioni, verifica dei dati relativi alle attività, delle modalità di raccolta dati, delle metodologie di calcolo.
- Attività di verifica: verifica in sito, esame della completezza delle fonti e dei flussi, della metodologia di monitoraggio attuata dal soggetto regolamentato, delle procedure di acquisizione dei dati e di valutazione dell'incertezza.
- Reporting: predisposizione del rapporto interno di verifica e della dichiarazione di verifica.
- Revisione tecnica indipendente (ITR) delle attività di verifica svolte e invio al soggetto regolamentato della Dichiarazione di Verifica.

Perché scegliere RINA? 

RINA è ente di Verifica EU ETS accreditato da ACCREDIA (Certificato di accreditamento n. 00005 VV) dal 2013 e riconosciuto dall’Autorità Nazionale Competente dal 2005. RINA sta svolgendo il percorso di estensione di accreditamento per l’EU ETS 2, al fine di poter operare come verificatore a partire dal 2026.
Abbiamo esperienza pluriennale nell’ambito dei biocombustibili e siamo accreditati per diversi schemi di certificazione in tale ambito (es. ACCREDIA per sistema nazionale - Certificato di accreditamento ACCREDIA n. 00005).

Quadro normativo

A partire dal 2026, la Direttiva 2023/959/UE estende agli Stati Membri il sistema per lo scambio di quote di emissione anche al trasporto su strada, al riscaldamento negli edifici e alle attività energetiche e industriali su piccola scala, includendo questi settori tra quelli soggetti agli obblighi di calcolo e rendicontazione annuale delle emissioni di CO₂eq.

La Direttiva prevede per gli impianti ad essa soggetti:

- L'autorizzazione rilasciata dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC).
- L'obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni CO2 e/o CO2eq entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.

L’introduzione del mercato con vendita all’asta di quote è prevista per l’anno 2027.
L’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2eq entro il 31 maggio di ogni anno per l’anno precedente a partire dall’anno 2028.

Domande più frequenti

Gli obblighi del soggetto regolamentato in ambito ETS 2 riguardano il rispetto dei requisiti della Direttiva ETS 2 (Direttiva 2023/959/UE) così come recepita da ogni Stato Membro e dei regolamenti di attuazione quali: Regolamento 2066/2018 e s.m.i (MRR), Deliberazione n. 127/2024 e Guidance Document (The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for ETS2 regulated entities).

 

Entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto regolamentato deve sottomettere all’Autorità Nazione Competente la Comunicazione Annuale delle emissioni corredate dalla relativa Dichiarazione di Verifica emessa da un Ente accreditato.
Entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto regolamentato deve inserire il corrispondente numero di tonnellate di CO2eq verificate nel Registro Unico Europeo che devono essere approvate dall’Ente accreditato responsabile della verifica.
 

Nel contesto del sistema ETS2, i soggetti regolamentati determinano se rientrano nel campo di applicazione del sistema in base al codice CRF (Common Reporting Format) associato ai propri clienti finali. Questi ultimi sono i soggetti che utilizzano i combustibili immessi in consumo e vengono classificati secondo le linee guida IPCC 2006.

I codici CFR inclusi in ETS 2 sono:

1A1a – Combustione nelle industrie energetiche.
1A2 – Combustione nelle industrie manufatturiere e nellecostruzioni.
1A3b – Trasporto su strada.
1A4a – Combustione nel settore residenziale.
1A4b - Combustione nel settore commerciale e istituzionale.

 

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