Pubblicate le nuove revisioni dei regolamenti RINA ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 - RINA Italy

Pubblicate le nuove revisioni dei regolamenti RINA ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011

28 set 2022

I regolamenti aggiornati entreranno in vigore il prossimo 15 ottobre 2022

Review of the RINA rulesAbbiamo pubblicato le nuove revisioni dei regolamenti RINA per il rilascio della certificazione della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) e per il rilascio della certificazione di costanza della prestazione del prodotto, ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione.

I regolamenti aggiornati entreranno in vigore il prossimo 15 ottobre 2022 e sono disponibili sul sito web:

1. Regolamento per il rilascio della Certificazione della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione (Allegato V punto 1.3 – Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+) (Documento RC/C 16)

2. Regolamento per il rilascio della Certificazione di costanza della prestazione del prodotto ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione (Allegato V punti 1.1, 1.2, 1.4 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1, 3) (Documento RC/C 19)

Si riassumono di seguito le principali modifiche: 

1. Par. 2.1 “Disposizioni normative di riferimento”: inserito il riferimento al documento EA-2/17 M:2020 “Documento EA sull’Accreditamento per scopi di notifica”;

2. Par. 3.8 e 3.9 “Rilascio della certificazione”: esplicitato che l’Organismo notificato è tenuto  ad informare, oltre all'autorità notificante, anche gli altri Organismi notificati di eventuali esiti negativi delle attività eseguite (art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011);

3. Par. 5.2 “Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento”: esplicitato che, in caso di modifiche apportate al Regolamento, l’Organizzazione viene informata  attraverso la “Member Area” del sito web RINA;

4. Par. 7.1 “Sospensione della certificazione”: chiarito che il periodo massimo di sospensione della certificazione è di sei mesi, salvo eccezioni adeguatamente giustificate;

5. Par. 7.1 “Sospensione della certificazione”: esplicitato che, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, RINA informa l'autorità notificante delle  sospensioni avvenute.

 

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