L'industria del riciclaggio delle navi è nota da tempo per le condizioni inaccettabili dei lavoratori e per aver causato inquinamento e danni irreversibili all'ambiente marino locale.
La maggior parte dei lavoratori che lavorano in impianti di riciclaggio delle navi sono esposti a sostanze pericolose senza dispositivi di protezione adeguati.
Gli impianti di riciclaggio che non dispongono di attrezzature di contenimento perdite e gestione dei rifiuti pericolosi rappresentano una minaccia per l'ambiente marino e naturale dell'area in cui le navi vengono smantellate.
Le sostanze pericolose generate durante il riciclaggio delle navi se scaricate nell'atmosfera, tra cui mare, terra e aria, causano infatti inquinamento e danni irreparabili all'ambiente.
Per questi motivi, è molto importante applicare controlli alle navi e agli impianti di riciclaggio delle navi.
La Convenzione di Hong Kong 2009, adottata il 15 maggio 2009 sotto l’egida dell’Organizzazione Marittima Internazionale, concerne il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e prevede l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.
Il Regolamento (UE) n. 1257/2013 concerne la prevenzione, riduzione, minimizzazione e, nella misura del possibile, eliminazione degli incidenti, delle lesioni e degli altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi assicurando, in particolare, che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti a una gestione compatibile con l’ambiente.
Il Regolamento è volto altresì ad orientare le navi battenti bandiera di uno Stato membro e non, verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano metodi di demolizione delle navi sicuri e compatibili con l’ambiente anziché verso siti non conformi alle norme com’è attualmente di prassi.
L’istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») che soddisfano i requisiti stabiliti da tale Regolamento contribuisce a tali obiettivi e ad una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Il Certificato, che riporta la data di scadenza, è rinnovabile ogni 5 anni e contiene l'attestazione che l'impianto di riciclaggio navi opera in conformità alla Convenzione di Hong Kong 2009 o in conformità al Regolamento (EU) n. 1257/2013.
RINA è membro di importanti organizzazioni internazionali contribuendo allo sviluppo di nuovi standard legislativi.
RINA è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come banca di competenze in grado di erogare servizi volti al miglioramento della qualità della vita, della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Opera per conto di oltre 110 Amministrazioni di bandiera in ambito UE e in ambito extra UE, in accordo alle norme IMO (International Maritime Organization).
RINA è accreditata da ACCREDIA quale organismo di ispezione di Tipo A in riferimento alla norma ISO/IEC 17020:2012.